• indietro • Ricerca Leggi Regionali


      Ricerca Leggi della Regione Toscana
      Visualizzazione del testo


      LEGGE REGIONALE 29 giugno 2006 n. 27
      Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attivita` culturali e spettacolo.
      05/07/2006 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 21


      CAPO I
      Disposizioni generali
      
      ARTICOLO 1
      (Finalita`)
      
      1. La  Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualita`
      integrata a  livello territoriale,  il coordinamento dei soggetti
      operanti  nei   settori  della  cultura,  la  cooperazione  e  la
      partecipazione dei soggetti pubblici e privati, la valorizzazione
      dell`attivita` di  ricerca, nel  rispetto  dei  principi  di  cui
      all`articolo 2  della legge  regionale 31  gennaio  2005,  n.  19
      (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).
      
      2. Al  fine di  favorire l`integrazione  a  livello  territoriale
      degli interventi dei diversi soggetti pubblici e privati, nonche`
      di promuovere  l`integrazione delle attivita` in materia di beni,
      attivita` culturali  e spettacolo, sono unificate le procedure di
      programmazione  e  finanziamento  degli  interventi  inerenti  le
      seguenti leggi:
      
      a) legge  regionale 4  dicembre 1980,  n. 89 (Norme in materia di
         musei e  di raccolte  di Enti  locali e  di interesse  locale.
         Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
      b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno
         delle attivita`  di educazione  e formazione  alla musica e al
         canto corale);
      c) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di
         biblioteche di  enti locali e di interesse locale e di archivi
         di enti locali);
      d) legge  regionale 28  marzo 2000,  n. 45  (Norme in  materia di
         promozione delle  attivita` nel  settore dello  spettacolo  in
         Toscana);
      e) legge    regionale    18  febbraio  2005,  n.  33  (Interventi
         finalizzati alla  promozione della  cultura  contemporanea  in
         Toscana).
      
      ARTICOLO 2
      (Funzioni della Regione)
      
      1. Ai  fini della presente legge, la Regione esercita le seguenti
      funzioni:
      
      a) indirizzo,   programmazione  sostegno,  anche  con  contributi
         finanziari,  e   verifica  degli   interventi  in  materia  di
         valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e
         paesaggistici, delle attivita` culturali e di spettacolo;
      b) attuazione  diretta degli  interventi inerenti  le funzioni ad
         essa assegnate  dalle leggi regionali e statali o dalle intese
         ai sensi  dell`articolo 118,  terzo comma  della Costituzione,
         nonche`  dei   progetti  che,   sulla  base  dei  principi  di
         sussidiarieta`, differenziazione e adeguatezza, richiedono una
         gestione di livello regionale;
      c) indirizzo  e sostegno,  anche con contributi finanziari, degli
         interventi per  la conservazione,  valorizzazione e  fruizione
         dei beni culturali e paesaggistici, nonche` per la creazione e
         l`adeguamento  degli   spazi  e   dei  luoghi  destinati  alla
         valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici,
         ad  attivita`  culturali  e  di  spettacolo,  sulla  base  dei
         seguenti principi e criteri generali:
      
         1) finalizzazione   degli  interventi  di  conservazione  alla
            pubblica fruizione;
         2) progettualita`    integrata          dei  diversi  soggetti
            istituzionali titolari di competenze in materia;
         3) adeguatezza  organizzativa e  professionale degli strumenti
            gestionali;
         4) valorizzazione    delle  relazioni  tra  beni  culturali  e
            contesti territoriali;
         5) qualita`   della  progettazione,  efficienza  ed  efficacia
            delle azioni di realizzazione dei progetti;
         6) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
         
      d) gestione   degli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di  sua
         proprieta` o  comunque detenuti,  ai sensi  dell`articolo  33,
         comma 1, lettera a) della legge regionale 26 novembre 1998, n.
         85 (Attribuzione  agli enti locali e disciplina generale delle
         funzioni e  dei compiti  amministrativi in  materia di  tutela
         della  salute,   servizi   sociali,   istruzione   scolastica,
         formazione  professionale,   beni  e   attivita`  culturali  e
         spettacolo, conferiti  alla Regione dal decreto legislativo 31
         marzo 1998, n. 112).
      
      ARTICOLO 3
      (Funzioni delle province)
      
      1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
      
      a) partecipazione  alla definizione,  attuazione, monitoraggio  e
         verifica del piano integrato della cultura di cui all`articolo
         5, nei  modi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1999, n.
         49  (Norme  in  materia  di  programmazione  regionale),  come
         modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;
      b) promozione  con attivita`  di coordinamento  e  sostegno  alla
         formazione dei  progetti locali  di  cui  all`articolo  8,  in
         coerenza con  i principi  di cui  all`articolo 1,  comma 1, in
         raccordo con la progettazione di livello regionale;
      c) predisposizione e gestione dei progetti di propria competenza.
      
      ARTICOLO 4
      (Funzioni dei comuni)
      
      1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
      
      a) partecipazione  alla definizione,  attuazione, monitoraggio  e
         verifica del piano integrato della cultura di cui all`articolo
         5, nei modi previsti dalla l.r. 49/1999, come modificata dalla
         l.r. 61/2004;
      b) coordinamento  nei propri territori dei progetti locali di cui
         all`articolo 8, in coerenza con i principi di cui all`articolo
         1, comma  1 ed  in raccordo  con la  progettazione di  livello
         provinciale e regionale;
      c) predisposizione  e gestione, in forma singola o associata, dei
         progetti di propria competenza.
      
      ARTICOLO 5
      (Piano integrato della cultura)
      
      1. Il  piano integrato  della cultura  e`  lo  strumento  per  la
      programmazione degli interventi del sistema toscano in materia di
      beni culturali e paesaggistici, attivita` culturali e spettacolo.
      
      2. Il piano integrato della cultura contiene:
      
         a) il  quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati
            dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;
         b) le  linee di  indirizzo e  gli obiettivi  del piano,  anche
            articolati per singola provincia;
         c) l`indicazione   degli    interventi  inerenti  le  funzioni
            assegnate alla diretta competenza della Regione dalle leggi
            regionali e statali;
         d) l`individuazione  dei progetti  di iniziativa regionale, le
            linee d`azione  e  gli  obiettivi,  nonche`  le  specifiche
            modalita` di attuazione di ciascuno di essi;
         e) la  quota percentuale,  sul totale dei finanziamenti, delle
            risorse assegnate  ai progetti di iniziativa regionale e la
            quota percentuale,  sul  totale  dei  finanziamenti,  delle
            risorse assegnate  al  sostegno  dei  progetti  locali  nei
            diversi ambiti;
         f) gli  obiettivi ed  i requisiti dei progetti locali relativi
            ai diversi  ambiti, nonche`  le modalita`  ed i tempi della
            loro predisposizione, presentazione e valutazione;
         g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli
            enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per
            la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di
            intervento;
         h) l`individuazione    dei    requisiti    essenziali  per  la
            costituzione di  reti e  sistemi territoriali  nei  diversi
            settori d`intervento;
         i) i  criteri e  le modalita`  per il  finanziamento regionale
            degli interventi  per la conservazione dei beni culturali e
            paesaggistici   e   per   gli   immobili   destinati   alla
            valorizzazione   e   fruizione   dei   beni   culturali   e
            paesaggistici, ad attivita` culturali e di spettacolo;
         j) le  modalita` e gli standard tecnici per l`organizzazione e
            gestione del  sistema informativo negli ambiti disciplinati
            dalle leggi di cui all`articolo 1, comma 2;
         k) i  criteri e  le modalita` per la realizzazione del sistema
            di monitoraggio  e lo  svolgimento delle  attivita` ad esso
            correlate;
         l) gli   indicatori  per  le  verifiche  di  efficienza  e  di
            efficacia degli interventi;
         m) le    forme  del  raccordo  con  altri  piani  e  programmi
            regionali per gli aspetti di comune rilevanza.
         
      ARTICOLO 6
      (Procedure di approvazione e attuazione del piano integrato della
      cultura)
      
      1. Il  piano integrato  della cultura  e` approvato dal Consiglio
      regionale con  le procedure  e le  modalita`  di  cui  alla  l.r.
      49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.
      
      2. Il  piano integrato  della cultura  ha, di norma, validita` di
      legislatura, e`  soggetto ad  eventuali aggiornamenti  e resta in
      ogni caso in vigore fino all`approvazione del programma regionale
      di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla sua
      approvazione.
      
      3.  La   Giunta  regionale   provvede  all`attuazione  del  piano
      integrato della  cultura nelle  forme e con le modalita` previste
      dall`articolo 10  bis della  l.r. 49/1999,  come modificata dalla
      l.r. 61/2004.
      
      4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il
      30  aprile   di  ogni   anno,  un  documento  di  monitoraggio  e
      valutazione,  che   descrive  gli  stati  di  realizzazione  e  i
      risultati dell`attuazione del piano integrato della cultura.
      
      ARTICOLO 7
      (Progetti di iniziativa regionale)
      
      1. I  progetti di  iniziativa regionale,  annuali e  pluriennali,
      sono gli  strumenti con  i quali  la Giunta,  in raccordo  con la
      programmazione  locale  ai  sensi  dell`articolo  11  della  l.r.
      49/1999, svolge  le attivita` direttamente funzionali a interessi
      o obiettivi di livello regionale e, in particolare:
      
      a) le  attivita` di  studio e  ricerca funzionali  allo  sviluppo
         delle politiche regionali di cui alla presente legge;
      b) le attivita` a carattere sperimentale e innovativo in grado di
         produrre esperienze e modelli d`intervento riproducibili;
      c) le attivita` finalizzate al recupero degli squilibri sociali e
         territoriali;
      d) le  attivita` che  interessano una  vasta platea  di  soggetti
         istituzionali o  che riguardino  ampie porzioni del territorio
         regionale.
      
      2.  I   progetti  di  iniziativa  regionale  sono  approvati  con
      deliberazione della Giunta regionale.
      
      ARTICOLO 8
      (Progetti locali)
      
      1. I  progetti locali, elaborati in conformita` agli indirizzi ed
      agli obiettivi  della programmazione  regionale, sono espressione
      della  programmazione   territoriale  relativamente  agli  ambiti
      indicati dal piano integrato della cultura.
      
      2. I  progetti locali  sono predisposti nel rispetto dei principi
      di cui all`articolo 1, comma 1.
      
      3. Le  competenti strutture  regionali, verificata la conformita`
      dei progetti  locali agli indirizzi del piano, approvano l`elenco
      delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.
      
      CAPO II
      Modifiche di disposizioni regionali
      
      ARTICOLO 9
      (Sostituzione dell`articolo 27 della l.r. 89/1980)
      
      1. L`articolo  27 della  legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (
      Norme in  materia di  musei e  di raccolte  di Enti  locali e  di
      interesse locale.  Delega delle funzioni amministrative agli Enti
      Locali), e` sostituito dal seguente:
      
         "Art. 27
         Rinvio
         
         1. Per  quanto non  previsto dalla presente legge si applicano
         le norme  di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
         (Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio),  cosi`  come
         modificato dai  decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n.
         157, e  le norme  di cui alla legge regionale 31 gennaio 2005,
         n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali).".
         
      ARTICOLO 10
      (Modifiche all`articolo 4 della l.r. 88/1994)
      
      1. All`articolo  4 della  l.r.  88/1994,  le  parole:  "Piano  di
      Indirizzo" sono sostituite dalle seguenti:
      
         "piano integrato della cultura, di cui alla legge regionale 29
         giugno 2006, n. 27".
         
      ARTICOLO 11
      (Modifiche all`articolo 6 della l.r. 35/1999)
      
      1. La  lettera  a)  del  comma  3  dell`articolo  6  della  legge
      regionale  1  luglio  1999,  n.  35  (Disciplina  in  materia  di
      biblioteche di  enti locali e di interesse locale e di archivi di
      enti locali), e` sostituita dalla seguente:
      
         "a) approva  il piano  integrato della cultura, ai sensi della
         legge regionale  29 giugno  2006, n.  27, curando direttamente
         gli  interventi   ed  i  progetti  che,  ai  fini  della  loro
         efficiente ed  efficace attuazione  richiedono una  gestione a
         scala regionale.".
         
      ARTICOLO 12
      (Modifiche all`articolo 3 della l.r. 45/2000)
      
      1. Il  comma 1  dell`articolo 3  della legge  regionale 28  marzo
      2000, n.  45 (Norme  in materia di promozione delle attivita` nel
      settore dello spettacolo in Toscana), e` sostituito dal seguente:
      
         "1. La  Regione esercita  le proprie  funzioni in  materia  di
         spettacolo attraverso  il piano  integrato  della  cultura  ai
         sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27".
         
      CAPO III
      Disposizioni finali
      
      ARTICOLO 13
      (Abrogazioni)
      
      1. Dalla  data di acquisto di efficacia del piano integrato della
      cultura sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
      
      a) legge   regionale  28  gennaio  1980,  n.  12  (Norme  per  la
         promozione delle  attivita` culturali  ed educative relative a
         manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali);
      b) articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n.
         89 (  Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e
         di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli
         Enti Locali);
      c) legge  regionale 14  dicembre 1981, n. 91 (Modifiche alla L.R.
         n. 12/1980  recante -  Norme per la promozione delle attivita`
         culturali ed  educative relative  a manifestazioni espositive,
         convegni e istituzioni culturali);
      d) legge  regionale 19 luglio 1982, n. 59 (Modifiche alla L.R. n.
         12  del  1980  -  Norme  per  la  promozione  delle  attivita`
         culturali ed  educative, relative a manifestazioni espositive,
         convegni ed istituzioni culturali);
      e) articoli  6, 7  e 8 della legge regionale 18 novembre 1994, n.
         88 (Norme  per il  sostegno delle  attivita` di  educazione  e
         formazione alla musica e al canto corale);
      f) legge  regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti
         e delle  procedure della  programmazione  e  degli  interventi
         finanziari regionali  nei settori  delle attivita`  e dei beni
         culturali) e successive modificazioni;
      g) legge regionale 29 aprile 1996, n. 30 (Modificazioni alla L.R.
         1  febbraio  1995,  n.  14  -Disciplina  degli  atti  e  delle
         procedure della  programmazione e  degli interventi finanziari
         regionali nei settori delle attivita` e dei beni culturali);
      h) legge regionale 11 agosto 1999, n. 50 (Modificazioni alla L.R.
         1.2.95 n.  14 "Disciplina  degli atti  e delle procedure della
         programmazione e  degli interventi  finanziari  regionali  nei
         settori delle attivita` e dei beni culturali");
      i) legge  regionale 20  marzo 2000, n. 29 (Interventi finalizzati
         allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana);
      j) articoli  4 e  7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33
         (Interventi  finalizzati   alla   promozione   della   cultura
         contemporanea in Toscana).
      
      2. I  piani in  vigore adottati ai sensi delle leggi regionali di
      cui al  comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di acquisto
      di efficacia del piano integrato della cultura.
      
      ARTICOLO 14
      (Disposizioni finali)
      
      1. Sono  fatte salve  tutte le  obbligazioni assunte  sulla  base
      delle disposizioni abrogate.
      
      ARTICOLO 15
      (Norma finanziaria)
      
      1. Per  la copertura  delle  spese  per  gli  interventi  di  cui
      all`articolo 2,  lettera c),  in sede  di prima  applicazione  e`
      autorizzata la  spesa di euro 1.000.000,00 per l`anno 2007 cui si
      fa fronte  con le risorse della unita` previsionale di base (UPB)
      632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento"
      del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008.
      
      2. Ai  fini della  copertura degli  oneri di  cui al  comma 1, al
      bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualita`
      2007, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
      
      Anno 2007
      
      In diminuzione:
         UPB  631   "Promozione  e   sviluppo  della
         cultura - spese correnti", per
                                                euro 1.000.000,00;
         
      In aumento:
         UPB  632   "Promozione  e   sviluppo  della
         cultura - spese di investimento", per
                                                euro 1.000.000,00.
         
      3. Agli  oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
      di bilancio.
      
      

      Materie:
      BENI CULTURALI ATTIVITA` ARTISTICHE


       • indietro • Ricerca Leggi Regionali