Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n. 252
Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico
GU n. 191 del 18-8-2006 - testo in vigore dal: 2-9-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio
2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore,
espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica)
del presente decreto in data 20 luglio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
e m a n a il seguente regolamento:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n.
106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro
sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati
negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento,
per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale,
nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione
e all'accesso.
2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in
relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo
di deposito legale é assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio
nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia,
e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della
regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli
istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente
regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
b) Ministro: il Ministro per i beni e le attività culturali;
c) Ministero: il Ministero per i beni e le attività culturali;
d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate
al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;
e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio
o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento,
anche tramite reti informatiche;
f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo
oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale,
nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito
delle finalità previste dalla legge;
1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico,
di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;
2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica,
con qualunque rete mobile o fissa;
3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi
da quelli di cui ai numeri 4) e 5);
4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale,
con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;
5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi
esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano
il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati
per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;
6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate
con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari
su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema
di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare
un'opera originale
dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto
o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà
di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni;
8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti
su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches
o microfilm;
g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive
competenze e specificità, sono raccolti e conservati i documenti oggetto
di deposito legale;
h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto
il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile
della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;
i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza
la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti
di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28;
l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti
adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie
funzioni. Sono altresì considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti
soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.
Art. 3. Archivio nazionale della produzione editoriale
1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale,
i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero
non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalità
stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento
soggetto a deposito legale.
Art. 4. Archivi delle produzioni editoriali regionali
1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali,
i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3, provvedono al
deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a
due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato,
individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con
le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla
Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui
al
comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di
esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.
3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al
comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero,
sentita la Conferenza unificata.
4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale
gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonché le successive
variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione
degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme
della Conferenza unificata.
5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi
di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio
della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte
librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate
dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con apposito accordo,
nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della
tutela.
6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti
ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza
copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.
Art. 5. Raccolta e conservazione dei documenti
1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare
i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale.
2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard
nazionali per le diverse categorie;
b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena
concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle
norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità;
d) effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti depositati
e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e del presente
regolamento, reclamare i documenti non pervenuti, eventualmente segnalando l'inadempienza
secondo le modalità di cui all'articolo 44.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati
che diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica,
gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente
normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi
informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla
norma ISO 14721.
Capo II. Deposito dei documenti stampati
Art. 6. Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti
depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione,
ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.
2. Una copia é consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma
e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) manifesti;
g) musica a stampa.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, ai documenti
realizzati per essere fruibili da parte
di soggetti disabili.
6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature,
i documenti di grafica
d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati,
nella loro ordinaria modalità di diffusione al pubblico, dai documenti
di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze
e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché agli istituti di
cui al comma 3. Le Biblioteche
nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni
di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario più idoneo
alla loro conservazione.
Art. 7. Modalità di consegna
1. La consegna é eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni
dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati al
deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito
plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi
di
eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane
S.p.a.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro
resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio
per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede
legale del soggetto obbligato al deposito.
4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna
con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per
ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto
del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente
vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta
e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta
consegna.
6. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito
legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico
di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.
Art. 8. Esonero totale
1. Per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al
deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte
di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione,
ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
b) bozze di stampa;
c) registri e modulistica;
d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
e) mappe catastali;
f) materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio.
2. Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al
deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d)
ed f) del comma 1, nonché le ristampe inalterate. Non sono soggette a
deposito legale le mappe catastali.
Art. 9. Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e
una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere
che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore
commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione
per la musica a stampa.
2. Il soggetto obbligato può, altresì, presentare istanza al Ministero
o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal
deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore
ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
3. Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente,
la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento motivato che, se
di accoglimento, é comunicato anche agli istituti presso i quali il deposito
avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono
comunque essere consegnati e degli istituti depositari.
Art. 10. Elementi identificativi da apporre ai documenti
stampati
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli
allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto
obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del
soggetto obbligato al deposito;
b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali
International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number
(ISSN), se utilizzato dall'editore.
2. Sui documenti é altresì apposta, a cura del soggetto obbligato,
la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti
della legge 15 aprile 2004, n. 106».
3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalità
di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito
il parere della Commissione di cui all'articolo 42.
Art. 11. Determinazione del valore commerciale dei documenti
stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato,
la sua determinazione é stabilita, al fini dell'irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su indicazione
degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti
criteri:
a) prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
b) tiratura complessiva dell'edizione;
c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.
Art. 12. Particolari categorie di documenti stampati e
speciali criteri e modalità di deposito
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge,
al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere
giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati
al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia
dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche
in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo
di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti,
dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili
può essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi
con gli istituti depositari.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna é effettuata in appositi
contenitori che garantiscano l'integrità del materiale in essi contenuto.
Art. 13. Altre fattispecie di deposito
1. Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti pubblici
ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio responsabile dell'adempimento
dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.
2. A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con l'istituzione
richiesta, anche nelle forme dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, le modalità di deposito dei documenti di cui al comma 1. Il Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti
obbligati al deposito ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 6
della legge.
3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di
deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca
non soggetto ad obbligo di deposito.
Capo III. Deposito dei documenti sonori e video
Art. 14. Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente
in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, é consegnata
alla Discoteca di Stato -Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
2. Una ulteriore copia é consegnata all'istituto che sarà individuato
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, secondo le modalità indicate dall'articolo 4.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati
secondo le modalità stabilite al capo VI.
4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati
secondo le modalità stabilite dal capo VII.
Art. 15. Modalità di consegna
1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalità
stabilite dall'articolo 7.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualità tecnica
e del tutto identici a quelli messi in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.
Art. 16. Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati
dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.
Art. 17. Elementi identificativi da apporre ai documenti
sonori e video
1. Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video
consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente
lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui
al comma 1, lettera c), del predetto articolo.
Art. 18. Determinazione del valore commerciale dei documenti
sonori e video ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia
dichiarato, la sua determinazione é stabilita, ai fini dell'irrogazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le
modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia
di supporto.
Art. 19. Categorie dei documenti sonori e video e speciali
criteri e modalità di deposito
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono
concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti
sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano
di garantire l'integrità del materiale in essi contenuto.
Capo IV. Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei
documenti fotografici
Art. 20. Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e
dei video d'artista é inviato all'Istituto nazionale per la grafica a
cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso
di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere grafiche
o fotografiche realizzate da uno o più autori, l'esemplare dell'opera
deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
2. Una ulteriore copia é consegnata agli istituti che saranno individuati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate dall'articolo 4.
3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto
nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito accordo, presso
istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e
valorizzazione.
4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista
diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite
dal Capo VI.
5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista
diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite
dal Capo VII.
Art. 21. Modalità di consegna
1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalità stabilite
dall'articolo 7.
2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere
identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista
dai quali sia possibile effettuare copia.
4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro
resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio
per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»,
nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede
legale del soggetto obbligato al deposito.
5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna
con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per
ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto
del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente
vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta
e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta
consegna.
L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f), numeri 5) e 6), da parte
dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata
al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
Art. 22. Esonero totale
1. Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso
genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi
linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate
con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia,
la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano
prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato,
o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
c) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici
e di video d'artista già depositati;
d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti
ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia già
conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con
analoghe funzioni pubblicistiche.
Art. 23. Esonero parziale
1. Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero o, rispettivamente,
alla regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal
deposito legale per:
a) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista di particolare
pregio, per valore
commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00
euro;
b) opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista prodotti
per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi
alle singole realizzazioni;
c) tirature o sequenze di documenti fotografici di particolare pregio, al fine
di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale destinato al deposito,
o per concordare la tipologia e la forma più appropriata in cui i documenti
devono essere depositati.
2. Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo
9, comma 3.
Art. 24. Elementi identificativi da apporre ai documenti
di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici
1. Su ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale sono
apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto:
1) la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera
dall'invenzione creativa dell'autore;
2) l'eventuale numerazione araba degli esemplari espressa in frazione, in cui
il numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore
il numero totale degli esemplari stampati; oppure la sigla corrispondente all'indicazione
di «prova d'autore», o «prova d'artista», eventualmente
seguita dalla numerazione in numeri romani ed espressa in frazione, in cui il
numeratore indica il numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore
il numero totale degli esemplari;
b) sul verso, la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale
agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome dell'autore;
2) l'indicazione del titolo;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione,
produzione o di diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) la tecnica con la quale é stata realizzata la matrice, nonché
il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;
6) l'indicazione della tiratura;
7) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito.
2. Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono apposti,
a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione
della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
b) sul verso, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito
legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo
dipende, o del committente;
2) l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
3) l'anno e il luogo, quale la sede editoriale, la sede espositiva, o altro
contesto di pubblica diffusione, di effettiva produzione o pubblicazione o di
diffusione in Italia;
4) l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
5) l'indicazione del procedimento utilizzato per la realizzazione del documento
e la sua diffusione;
6) l'indicazione della tiratura, ove esista;
7) il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione
di altre opere;
8) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto obbligato al deposito.
3. Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a
cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell'opera,
il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonché gli elementi di
cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.
E' altresi riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito
legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
Art. 25. Determinazione del valore commerciale dei documenti
di grafica d'arte, dei video d'artista, dei documenti fotografici ai fini dell'irrogazione
delle sanzioni amministrative.
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, fotografici,
nonché dei video d'artista non sia dichiarato, la sua determinazione
é stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di
cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalità di cui all'articolo
11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste
grafica ed editoriale.
Capo V. Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature
cinematografiche
Art. 26. Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti
depositari
1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia
positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo
2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti
di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale
anche una copia negativa del film.
2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale
mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2004.
3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film é comunicata
alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi
aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali,
a fini di duplicazione conservativa e restauro.
4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f), numero 4), é consegnata ad istituti della regione nella quale ha
sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed
individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate
all'articolo 4.
Art. 27. Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una
copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge,
anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi
Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale,
presso la quale
dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura l'accesso alle
copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film effettivamente
prodotti.
Art. 28. Modalità di consegna
1. La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
p), della legge, avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo
7.
2. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti
depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della
legge, dai quali sia possibile effettuare copia.
Art. 29. Elementi identificativi da apporre ai documenti
cinematografici
1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura
del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero
la sede legale del produttore di opere filmiche;
b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
c) l'anno di inizio della lavorazione per i soggetti, per i trattamenti e le
sceneggiature di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge;
d) in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione
generale per il cinema;
e) per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi a film
non realizzati, un numero progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca
nazionale.
Art. 30. Determinazione del valore commerciale dei film
ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo
7 della legge il valore commerciale dei film é determinato secondo le
modalità di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa
in laboratorio della copia.
Art. 31. Determinazione del valore inventariale dei soggetti,
trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo
7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature
é stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT
e con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.
Capo VI. Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico
Art. 32. Soggetti obbligati e istituti depositari
1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), prodotti
totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato
italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli
indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale
di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico é consegnata
alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico,
é consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film
diffusi su
supporto informatico é consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica
é consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia
per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli
istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente é consegnata
ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
5. Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le modalità
stabilite dall'articolo 7.
6. I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con
gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia possibile
effettuare copia a fini conservativi.
Art. 33. Accessibilità dei documenti diffusi su
supporto informatico
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario
esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste
all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi.
Art. 34. Esonero totale
1. Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico indicati
all'articolo 8.
Art. 35. Elementi identificativi da apporre ai documenti
diffusi su supporto informatico
1. Su ogni documento su supporto informatico consegnato per il deposito legale,
nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti,
a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
a) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la
sede legale del soggetto
obbligato al deposito;
b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali,
quali l'International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial
Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.
2. Sui documenti é apposta al cura del soggetto obbligato la dicitura:
«Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge
15 aprile 2004, n. 106».
Art. 36. Determinazione del valore commerciale dei documenti
diffusi su supporto informatico
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico
non sia dichiarato, la sua determinazione é stabilita, ai fini dell'irrogazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le
modalità di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) valore commerciale di edizioni similari;
b) costi di produzione stimati.
Capo VII . Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
Art. 37. Modalità di deposito e acquisizione dei
documenti diffusi tramite rete informatica
1. Le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica
sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delegato per
l'innovazione e le
tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché
la Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di
cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo
42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al
deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo,
ove
possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche
e conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura
prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già
avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università,
dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero
contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di
sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica
alla proposta di cui al comma 1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi
idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità
del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di
produzione o di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal
suo autore.
Art. 38. Accessibilità dei documenti diffusi tramite
rete informatica
1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente
in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle
norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate
condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso
e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente
a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti
depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Art. 39. Esoneri
1. I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito
dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base dei risultati
della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
2. Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete
informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato,
quali quelli contenuti in una rete Intranet.
Art. 40. Determinazione del valore commerciale dei documenti
diffusi tramite rete informatica
1. Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo
7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite
rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione é stabilita,
a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale
centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari
o dei costi di produzione stimati.
2. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione
di cui all'articolo 37.
Capo VIII. Strumenti di controllo
Art. 41. Strumenti di controllo
1. Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale é
svolto dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza.
Art. 42. Commissione per il deposito legale
1. E' istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata:
«Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di
controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
2. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale
del Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione
della legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine
alla individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalità
delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
3. La Commissione é composta:
a) dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;
b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
e) dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;
f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
h) dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia;
i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
l) da un rappresentante designato dall'UPI;
m) da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
c) il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori (SIAE);
e) i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive
associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni
e di internet;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB).
5. La partecipazione alla Commissione é a titolo gratuito. Ai componenti
della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità e rimborsi di
alcun tipo.
6. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione é
assicurato dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Capo IX. Sanzioni amministrative e abrogazioni
Art. 43. Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento é
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore
commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo
di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.
2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, é
aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto
obbligato.
3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti
successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento
di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 é ridotta della
metà.
Art. 44. Accertamento
1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto
obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie, entro sessanta
giorni dall'avvenuto ricevimento.
2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione
di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.
3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento é trasmesso
dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero
o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza,
all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalità
per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni
dell'articolo 43 del presente regolamento.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna
degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della
legge.
Art. 45. Modalità di versamento
1. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da parte
dei competenti Uffici ministeriali, sono versate, a cura del soggetto obbligato,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.
Art. 46. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945,
n. 82.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
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