Legge 1 agosto 2002, n. 166
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
2002 - Supplemento Ordinario n. 158
Art. 31. (Disposizioni in materia di impianti a
fune)
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere,
previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al
funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri
benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa
verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al
funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni".
2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della
citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
anche gli impianti la cui vita tecnica e' terminata nei sei mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di
concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.
140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformita' al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata
legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in
unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro.
Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140 del
1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi gia' previsti e finanziati con il primo
bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999,
purche' gia' realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31
dicembre 2002. Il contributo da liquidare e' pari al 40 per cento dell'ammontare
complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30
settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse
costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative
regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a
fune.
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