La Legge Finanziaria 2003
(Legge n. 289 del 27 dicembre 2002)
Articolo 90
(Disposizioni per l'attivita` sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche
si applicano anche alle societa` sportive dilettantistiche
costituite in societa` di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è
elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi in favore di societa` e associazioni sportive dilettantistiche.
";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole:
"a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa` e associazioni
sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa`
e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita` sportiva, sono soggetti all'imposta
di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita` sociale
(ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le societa`
e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa`, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni
costituite da istituzioni scolastiche, nonche´ di
associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita`
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce,
per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente
non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita`, volta
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attivita` del beneficiario,
ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è
sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore
a 1.500 euro, in favore delle societa` e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita` stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) è
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita`
e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera
m), del citato testo unico delle imposte sui redditi"
sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni
sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è
istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento
o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree da parte di societa` o associazioni
sportive dilettantistiche con personalita` giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita`
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale
del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le
forme di intervento del Fondo in relazione all'entita`
del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita`
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita` del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI
a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa` e associazioni sportive dilettantistiche
devono indicare nella denominazione sociale la finalita`
sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita` giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita` giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa` sportiva di capitali costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono
le finalita` di lucro.
18. Con uno o piu` regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento
sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo
delle societa` e delle associazioni sportive dilettantistiche,
con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita` sportive dilettantistiche,
compresa l'attivita` didattica per l'avvio, l'aggiornamento
e il perfezionamento nelle attivita` sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre societa` e associazioni sportive
nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita` degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso
di scioglimento delle societa` e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive
del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione
sportiva cui la societa` o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita` di approvazione dello statuto, di riconoscimento
ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu` Federazioni
sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive
associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento
o di gravi irregolarita` di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo
6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari
di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma
telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, il registro delle societa` e delle associazioni
sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre
sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita`
giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita`
giuridica;
c) societa` sportive dilettantistiche costituite nella
forma di societa` di capitali.
21. Le modalita` di tenuta del registro di cui al comma
20, nonchè le procedure di verifica, la notifica
delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione
sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale
del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le societa` e le associazioni sportive dilettantistiche
devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di
cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita`, nell'ambito delle societa` e associazioni sportive
dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè
a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio,
previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente
le indennita` e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma
1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali è aperto a tutti
i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa` e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente
gli impianti sportivi, la gestione è affidata in
via preferenziale a societa` e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate
e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione
di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria
legge, le modalita` di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita`
didattica e delle attivita` sportive della scuola, comprese
quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa`
e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o
in comuni confinanti.
FONTE
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