PIANO REGIONALE
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO REGIONALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI SERVIZIO
SPORT E ASSOCIAZIONISMO
PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITà
MOTORIO RICREATIVE E SPORTIVE
Delibera N° 57 del 28/02/2001
ANNI 2001 - 2003
(L.R. 72/2000)
INDICE
- Premessa
- La pratica sportiva e le esigenze
- Le strutture per lo sport
- Le leggi regionali in materia di sport e attività motoria
- Le leggi statali e le competenze regionali
- Le priorità regionali
- Il piano e gli indirizzi di programmazione
- Monitoraggio e valutazione del piano
- Le procedure ed i finanziamenti
- Manifestazioni e competizioni sportive
- Sostegno per la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative
- Misura dei finanziamenti e ripartizione
- Impiantistica sportiva
- Interventi diretti
1) Premessa
Lo sport ed in genere l'attività motoria(formato doc, 6 Kb)
ricreativa si è ormai radicato come parte del costume di ogni individuo
assumendo un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana.
Tuttavia l'allargamento della pratica sportiva in Italia risente
ancora delle condizioni sociali di appartenenza. Lo sport non è più
patrimonio di pochi privilegiati, ma non è ancora accessibile a
tutti. Ogni componente della nostra società ha diritto di porre
la propria cittadinanza nei confronti della pratica attiva dello sport: a
ciascuno deve essere offerta la possibilità e l'opportunità di poter
esprimere in maniera compiuta ed integrale, attraverso la pratica
sportiva, tutte le potenzialità collegate sia alla sfera corporale che
all'ambito spirituale dell'uomo. Tutti gli sport, specialmente
quelli che richiedono il concorso di più persone, invitano l'uomo alla
solidarietà, alla cooperazione, al rispetto reciproco ed in qualche modo
combattono alcune tendenze all'individualismo e alla chiusura che sono
proprie dell'attuale momento storico sociale. Nel terzo
millennio la pratica della attività motoria e dello sport dovrà diventare
a tutti gli effetti componente della cultura sociale. A tal fine
necessario che gli Enti pubblici e i soggetti operanti nel mondo dello
sport riescano a superare visioni ristrette del passato e farsi portatori
di un nuovo corso aperto a concetti e metodi adeguati al posto che lo
sport occupa attualmente nella società.
2) La pratica sportiva e le esigenze
2a. Considerazioni generali
Le rapide trasformazioni socio-economiche e le mutazioni demografiche
(invecchiamento della popolazione, significativo fenomeno di
immigrazione), la necessità e l'esigenza di fruire della dimensione
naturalistico-distensiva hanno comportato una diversificazione della
domanda di pratica sportiva che si presenta oggi con differenti obbiettivi
e con la ricerca di diverse forme di soddisfazione. Diminuisce
così la richiesta di sport organizzato, competitivo ed agonistico, aumenta
quella di attività motorie individualizzate, svolte al di fuori della
tradizionale associazione o società sportiva, finalizzate al
raggiungimento di obbiettivi diversi dal risultato di prestazione, come
l'equilibrio interiore, il benessere psico-fisico ed il soddisfacimento di
socialità. è un nuovo modo di fare sport, che probabilmente si
va affermando anche per l'aumento costante di "peso sociale" di frazioni
della popolazione, come le donne e gli anziani, che una volta erano
escluse o restavano al margine della pratica sportiva, e che ora
manifestano le loro esigenze con sensibilità e modalità diverse, che non
trovano riscontro nella tradizionale offerta sportiva organizzata.
Da alcuni anni la Regione Toscana si è posta il problema di avere una
conoscenza che fosse la più completa possibile del Sistema sportivo
toscano, inteso nei termini di domanda e offerta. Una prima
indagine sulla situazione esistente, svolta in collaborazione con il
C.O.N.I. toscano e conclusasi alla fine del 1998, ha consentito di
rilevare la consistenza sul territorio regionale sia del numero degli
spazi e impianti sportivi, sia del numero globale delle associazioni,
evidenziandone un generico aumento rispetto a precedenti
statistiche. Tuttavia una ricerca diffusa dall'ISTAT nello
stesso periodo ha evidenziato che nonostante ci sia un aumento del numero
degli impianti sportivi in Italia, si riscontra una certa diminuzione nel
numero dei praticanti nella fascia compresa tra i 15 e i 19 anni; il
decremento colpisce di più la pratica sportiva femminile. Tra i
fattori che incidono su tale abbandono sono da evidenziare la non adeguata
considerazione delle attività motorie e sportive nella riforma della
scuola media superiore che, a differenza di quelle più moderne di altri
paesi, vede la scuola come tempio di assoluta supremazia dello spirito
sulla materia, accentuando la frattura tra corpo e mente e mettendo
inevitabilmente in seconda linea l'attività fisica nell'ambito
scolastico. Soltanto negli ultimissimi tempi il diffondersi
dell'informazione sportiva attraverso i mass media e delle iniziative
sportive attuate soprattutto nel nord Europa e in America hanno
contribuito a modificare tale mentalità (es. crediti sportivi).
In questo contesto è inevitabile che le Società Sportive assumano un
ruolo rilevante, in quanto in grado di organizzare diffusamente l'attività
sportiva sul territorio. Le Federazioni sportive nazionali
tuttavia tendono all'avviamento precoce allo sport agonistico dei giovani
in età puberale con relative selezioni ed allenamenti intensivi, che
portano i soggetti scartati a considerarsi fuori dal giuoco come atleti di
non particolare interesse agonistico. In fase adolescenziale
tutto questo produce un atteggiamento di rinuncia ad ogni pratica sportiva
in quanto vissuta come fallimentare, e fonte di insicurezza. Così molto
spesso i giovani rifiutano la pratica sportiva, in particolare tra i 15 ed
i 19 anni, e preferiscono altre attività, più gratificanti, per stare
insieme, ritrovarsi e socializzare. Talvolta produce effetti più negativi
in quanto i giovani per restare a livello competitivo fanno uso di
sostanze che interferiscono la loro crescita naturale. In questo
contesto di problematicità non possiamo non constatare come ancora oggi
nel nostro Paese lo sport non sia veramente "per tutti". Si
evidenzia la perdurante esistenza di vari gruppi sociali oggettivamente
"svantaggiati": ad esempio la partecipazione femminile, seppure aumentata
per tutti gli anni '80 e '90, come evidenziato dalle rilevazioni
statistiche, ha mantenuto pressochè inalterato il differenziale che la
separa da quella maschile ( la percentuale di praticanti tra le donne è
pari a circa la metà di quella riscontrata fra gli uomini ); dal punto di
vista socio-professionale si deve rilevare una sorta di "elitarietà dello
sport di base", con concentrazioni della pratica significativamente
superiori alle medie solo tra imprenditori, liberi professionisti,
dirigenti ed impiegati; le attività coinvolgono in misura ancora bassa
alcune categorie sociali come gli anziani, i portatori di handicap o gli
immigrati. La fascia a livello nazionale di coloro che
posseggono un reddito ai limiti della povertà rappresenta ancora una
percentuale non indifferente della popolazione italiana, mentre a fronte
di tale fenomeno il costo della pratica sportiva subisce notevoli
incrementi, quali ad esempio le tariffe di affitto ed utilizzo degli
impianti sportivi anche di proprietà degli Enti Locali, a causa degli alti
costi di gestione. Fra le tipologie di attività maggiormente svolte in
Toscana possono essere individuate tre aree di interesse: ricreativo,
estetico/salutistico e agonistico. Le donne sembrano orientate verso un
tipo di attività prevalentemente finalizzata ad ottenere vantaggi
estetici, mentre il gruppo maschile, pur non disdegnando gli aspetti
relativi all'estetica ed al benessere personale, è maggiormente orientato
all'area ludico/ricreativa. Una cospicua fetta della popolazione
toscana sembra non praticare alcuna attività sportiva, pur manifestando un
alto interesse verso lo sport. Tale popolazione sul piano razionale
esprime una domanda potenziale di sport dimensionalmente molto
significativa. è necessario che vengano individuate e attuate con
l'Associazionismo sportivo, strategie operative e promozionali capaci di
catturare l'indistinta domanda di sport attualmente connotabile solo
attraverso esigenze generalizzate. Gli anni novanta, e sicuramente gli
anni duemila, sono e saranno caratterizzati da una più profonda coscienza
sociale nei settori naturalistici ed ecologici. Da tale fenomeno
scaturiscono nuove forme di fare sport ed attività motorie, in equilibrio
con l'ambiente e nel rispetto della natura. Ne da esempio l'interesse
crescente per l'escursionismo, la mountain bike, il trekking,
l'equiturismo ed altri sport praticati all'aria aperta, collegate spesso
allo sviluppo dell'agriturismo quale nuova modalità di impiego del tempo
libero. Un fenomeno comunemente osservato riguarda alcune discipline
sportive di elevato contenuto agonistico che hanno visto crescere il
numero dei loro praticanti grazie anche agli aspetti spettacolari diffusi
da televisioni e documentari in relazione ad olimpiadi, a campionati e
coppe del mondo, particolarmente in occasione della partecipazione di
atleti italiani di alto livello. Ai fini promozionali giovanili
appare di conseguenza notevole l'importanza dello sport organizzato a
livello agonistico e portato attraverso i mass media direttamente a
contatto delle famiglie. Di contro un aspetto negativo profondamente
dissacrante è rappresentato dal fenomeno del doping, soprattutto quando è
riferito a idoli e campioni molto amati.
2b. La scuola
Per quanto riguarda lo sport praticato nelle scuole, va tuttavia
segnalato un fenomeno positivo che si riscontra nei programmi di attività
svolti da non poche amministrazioni comunali in collaborazione con scuole
materne ed elementari. Appare in effetti assai diffusa la pratica di
attività psico-motoria in età prescolare e scolare, che comprende
prevalentemente attività di giuoco/sport, nuoto, orientering che si
svolgono in locali attrezzati attigui alle scuole oppure in palestre o
piscine nelle quali i bambini sono accompagnati da appositi pulmini.
Purtroppo è da considerare che, come già detto, l'attività fisica e
sportiva subisce un repentino calo nelle scuole medie, per poi essere
quasi del tutto inesistente nelle medie superiori. In questa fascia di età
necessario dare atto che le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di
promozione sportiva riescono a subentrare alle Istituzioni dando la
possibilità ai giovanissimi di praticare un'attività, usufruendo anche
delle palestre e attrezzature scolastiche al di fuori degli orari di
lezione. L'Istituzione scolastica, pertanto, colma solo in parte gli
aspetti che nella giovanissima età sono fra i più importanti dell'attività
sportiva: la socializzazione tra compagni di scuola, l'incremento della
conoscenza e dell'orientamento sportivo, l'insegnamento e l'acquisizione
di una cultura dell'attività motoria come pratica di base per un benessere
personale anche di prevenzione sanitaria, capace di limitare fenomeni di
drop-out legati ad una improvvisa presa di coscienza, di non competitività
a livello agonistico. La diffusione di una diversa cultura dello sport
nelle scuole e un rapporto aperto con le associazioni e società di base,
potrà aiutare a far crescere le responsabilità civile nei giovani e in chi
ha responsabilità nel mondo dello sport in relazione a due problemi
diventati, negli ultimi tempi, veramente drammatici: quello della
diffusione del doping e della violenza anche nel mondo sportivo
dilettantistico, fra i giovani che seguono a questo livello lo
sport.
2c. Alcuni dati
Secondo i dati statistici rilevati al 1998, in Toscana esistono 9.430
Nuclei di Attività Sportiva comprendenti Società Sportive, Centri,
Associazioni, Gruppi e forme varie di associazionismo. Dalla tabella n.1
allegata si evince che la provincia con la maggior presenza di
organizzazioni sportive è Firenze, seguita da Lucca, mentre Massa Carrara
quella con il numero minore. La tabella n.2 elaborata dal C.O.N.I. e
riferita al 1997 indica il numero delle società sportive Toscane aderenti
alle Federazioni sportive nazionali nonché il numero dei dirigenti, dei
tecnici e dei tesserati. Dal confronto con una precedente
elaborazione riferita all'anno 1995 (tab.3), si evidenzia come il numero
delle società sportive sia aumentato di circa 298 unità, così come il
numero dei tesserati sia cresciuto di circa 23.768 atleti. La
Federazione con il maggior numero di tesserati risulta ancora essere la
federazione caccia, seguita a ruota dalla federazione calcio; con un certo
distacco seguono la federazione della pesca e del tennis. Il C.O.N.I.
Toscano ha stimato in circa 270.000 il numero dei praticanti a livello
nazionale dei non tesserati, che rappresentano anche i praticanti
organizzati dagli Enti di promozione sportiva o da altre organizzazioni
non direttamente collegate con le Federazioni. Il numero dei
praticanti è in crescita in questi ultimi anni, sia per la presenza di
nuove forme di attività libera (footing - jogging - etc.) sia per
l'offerta di servizi privati non connessi alle organizzazioni sportive
(palestre di danza, body building, fitness, etc). Gli Enti di
promozione sportiva sono tutti presenti in Toscana e raccolgono una
cospicua fetta di sportivi dilettanti ed amatoriali.
3) Le strutture per lo sport
A seguito dell'affermarsi di nuove concezioni della pratica motoria e
sportiva, in Toscana si è assistito al moltiplicarsi degli impianti
sportivi, evidentemente non più riservati ad uso esclusivo degli atleti
delle federazioni. La possibilità di praticare uno sport è diventato
un importante elemento di cittadinanza sociale, che contribuisce a
superare le consuete barriere di censo e di genere, grazie al diffuso
impegno degli Enti Locali; ciò che si è affermato nella consapevolezza
degli amministratori locali, è il carattere che le attrezzature per lo
sport e le attività motorie rivestono quali elementi irrinunciabili per il
soddisfacimento di un crescente bisogno di cura e di attenzione al corpo
ed alla salute. Ma è da osservare come, in Toscana, ed in tutte le
aree che costituiscono destinazione di rilevanti flussi turistici, sia
interni che internazionali, le stesse attrezzature per lo sport e le
attività motorie rivestono anche carattere di attrezzature complementari,
che integrano, cioè, i servizi più tipicamente forniti dalle imprese
turistiche, in un prodotto complessivo, di area, che rappresenta uno dei
motori di uno sviluppo economico diffusamente fondato sulla crescita
esponenziale dei consumi e dell'industria del tempo libero. Le
attività motorie e sportive, che nella pratica quotidiana di una quota
crescente della popolazione di ogni classe di età, risultano tutt'altra
cosa rispetto allo sport agonistico, si svolgono oggi in Toscana in un
sistema capillarmente diffuso di impianti, spesso a carattere
polifunzionale, il cui sviluppo la Regione Toscana intende promuovere
proprio in funzione della domanda localmente espressa, secondo un progetto
di specializzazione e di integrazione dei sistemi locali. Il problema
dell'oggi appare piuttosto quello di assicurare il mantenimento e
l'adeguamento, la messa a norma dell'imponente insieme di impianti, e, più
ancora, di assicurarne una più efficiente gestione, massimizzandone
l'utilizzo e consentendone l'accesso alle più diverse categorie di
soggetti. In riferimento al censimento condotto dalla regione Toscana
sugli impianti sportivi del territorio regionale è emerso che esistono in
totale n. 8046 spazi sport, intesi come spazi sportivi destinati
all'esercizio in forma continuativa della pratica sportiva da chiunque
organizzata a qualsiasi livello (tab.4). Dai dati delle tabelle
allegate si evince come la provincia di Firenze abbia il maggior numero di
impianti, seguita dalla provincia di Livorno, mentre Massa Carrara è
quella con il minor numero. Tuttavia, analizzando più a fondo, il rapporto
impianti/abitanti evidenzia come in provincia di Firenze esista un
impianto sportivo ogni 751 abitanti, mentre in provincia di Livorno tale
rapporto diventi pari a un impianto ogni 268 abitanti (rispettivamente
ultimo e primo posto per densità sul territorio regionale). Negli anni
novanta l'intervento della Regione Toscana nel settore dell'impiantistica
sportiva si è attuato principalmente mediante l'abbattimento, tramite
apposita convenzione, dei tassi di interesse praticati dall'Istituto di
Credito Sportivo sui mutui decennali concessi a beneficiari pre
individuati con atto pubblico. Le tabelle allegate 5-6 mostrano
globalmente i valori dei progetti finanziati con il relativo volume di
investimento nell'ultimo decennio. I dati riportati evidenziano
una parziale utilizzazione della forma di finanziamento basata
sull'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui contratti per
l'impiantistica sportiva. L'attività di sostegno tradizionalmente
esercitata dalla Regione Toscana attraverso l'abbattimento del costo del
denaro su mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo era stata
concepita in tempi caratterizzati da più elevati tassi di sconto, e,
conseguentemente, di tassi effettivamente praticati nelle operazioni
creditizie. Nel 1992, alla data di approvazione della legge con la
quale la Regione Toscana decise di effettuare direttamente gli interventi
di sostegno al credito per l'impiantistica sportiva il tasso di sconto
aveva raggiunto il 15%, ridotto il successivo 26 ottobre al 14%, e su
livelli comparabili si attestavano sia il prime rate bancario che i tasso
praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, in relazione ad un costo medio
della provvista (lira interbancaria 13,438%) e ad un tasso di inflazione
(5,40%) nettamente superiori ai valori attuali. A fronte di un
tasso di sconto notevolmente più basso appare evidente che gli aiuti a
favore di soggetti per i quali non si determinino particolari condizioni
soggettive di inaffidabilità bancaria risultano sostanzialmente
marginalizzati. Questo impone una complessiva riconsiderazione
delle politiche di sostegno, nonché l'adozione di nuovi strumenti
finanziari. Le tabelle 7-8 mostrano una statistica dei mutui
attivati negli ultimi anni divisi per fascia di popolazione e per
principali tipologie. Gli impianti sportivi costituiscono, nelle varie
realtà territoriali e nelle differenti discipline sportive cui sono
destinati, elementi costitutivi di una politica e di una strategia sociale
e culturale, quando sono chiamati a rispondere alle esigenze primarie di
una cittadinanza sempre più attenta alle esigenze della cura di sé e del
proprio corpo, e di amministrazioni locali sempre più orientate alla
prevenzione del disagio sanitario e sociale, o piuttosto di una politica
di sviluppo economico e produttivo, quando si legano all'offerta turistica
o quando risultano capaci di costituire occasione di iniziative
imprenditoriali, per una gestione economicamente significativa delle
strutture o delle loro pertinenze.
4) Le leggi regionali in materia di sport e attività motorie
- L.R. 31 Agosto 2000, n. 72 "Riordino delle funzioni e delle
attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle
attività motorie".
La Regione Toscana opera in materia di Sport e attività motorie e
ricreative sulla base della recente legge regionale 72/2000, che ha
sostituito la precedente L.R. 49/92. Le competenze derivano
dal disposto dell'art. 56,comma 2 lettera b) del D.P.R. 616/77 che
trasferisce alle regioni la promozione di attività sportive e ricreative
e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature di intesa, per
le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con
gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni al
C.O.N.I. per l'organizzazione delle attività agonistiche. La
legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
avrebbe dovuto completare il quadro dei trasferimenti alle Regioni
comprendendo anche il trasferimento dei fondi statali appositamente
destinati alla programmazione dello sviluppo della pratica
sportiva. Le aspettative purtroppo, sono state disattese in
larga parte, ed anzi il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha
emanato il decreto 23 luglio 1999 n. 242 di riordino del C.O.N.I.
attribuendo al medesimo competenze che attengono alla sfera regionale,
quale la costituzione prevista dall'articolo 10 del citato decreto del
Comitato Nazionale Sport per Tutti quale Organo del medesimo
C.O.N.I. Nel corso del 1999/2000 bisogna dare atto alle
Istituzioni di un'attenzione senza precedenti al mondo della pratica
sportiva. Il Governo ha licenziato il testo della legge sul
doping (divenuta legge 14 dicembre 2000 n.376); è stata disciplinata la
materia tributaria riguardante le associazioni sportive
dilettantistiche; all'I.S.E.F. si sono affiancati i nuovi I.U.S.M.
(Istituti Universitari di Scienze Motorie); da ultimo - certamente non
per minore importanza - è stato varato il nuovo statuto del
C.O.N.I. Nel mese di novembre del 1999 il Ministro aveva
convocato tutti i rappresentanti del C.O.N.I., delle Federazioni, degli
Enti di Promozione Sportiva, del mondo universitario e della scuola per
annunciare la convocazione della seconda Conferenza generale sullo
Sport. La Conferenza sembra che possa andare in porto entro il corrente
anno. La legge regionale 72/2000 trae spunto dalla precedente
L.R. 49/92 "Interventi per la promozione e la disciplina dell'attività
motoria", che già conteneva concetti volti a realizzare una serie di
interventi mirati alla promozione delle attività motorie a tutti i
livelli, alla messa a norma e costruzione di impianti sportivi secondo
criteri oggettivi di necessità, alla crescita della cultura sociale
dello sport, a normare gli aspetti dell'attività fisica e sportiva non
ricadenti fra le discipline regolamentate dalle Federazioni sportive
regionali e del C.O.N.I. Il vero cardine della legge è
rappresentato dal ruolo attivo nella programmazione delle politiche
dello sport degli Enti Locali e dei soggetti del terzo settore, oltre
alle Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva. Lo sport
assume qui una definizione più estesa (cultura e pratica delle attività
motorie, ricreative e sportive) e, soprattutto, viene individuato quale
fattore della politica di integrazione sociale, di tutela del diritto
alla salute, coordinata con le politiche per la prevenzione del malattie
e del disagio sociale. Il decentramento è assicurato dal
concorso ai programmi locali dei Comuni, delle Comunità montane e di
tutto l'associazionismo sportivo. Le Province dovranno
promuovere questa attività al fine di realizzare un unico piano
provinciale contenente, oltre alle attività di promozione dello sport
per tutti, una serie di attività programmatiche precedentemente
contenute in altre leggi regionali (qui ricondotte ad unità) o comunque
afferenti allo sport: adeguamento piste da sci e impianti a fune
collegati, impianti fissi per la circolazione fuori strada di veicoli a
motore, piste ciclabili e diffusione del cicloturismo, manutenzione
della viabilità della rete escursionistica e relative attrezzature,
adeguamento infrastrutture per sport acquatici, riqualificazione
impianti e spazi, attività di documentazione e diffusione della
conoscenza della storia e della cultura dello sport, promozione di
attività educative e formative, intervento finanziario di
sostegno. Il piano regionale definisce gli indirizzi regionali
in materia e attribuisce budget finanziari alle Province che dovranno
cofinanziare gli interventi che, nell'ambito della programmazione
locale, saranno ritenuti prioritari. La legge prevede che,
oltre alle necessarie attività educative e formative svolte dalle
università, gli enti di promozione sportiva e il C.O.N.I. siano
considerate agenzie formative ai sensi della L.R. 70/94 sulla formazione
professionale. In tal modo si amplia l'offerta di qualificazione
professionale e si attribuisce ad enti e C.O.N.I. una responsbilità ed
una opportunità inedite. Una semplificazione amministrativa
riguarda l'apertura e la gestione delle palestre in cui si svolge
attività fisica e discipline sportive non regolamentate da Federazioni
Sportive Nazionali o dal C.O.N.I.: sulla base dei requisiti stabiliti da
apposito regolamento regionale (resta vigente quello recentemente
approvato dal Consiglio Regionale in data 7 giugno 1999, n.2), il
titolare attesta la conformità con i requisiti tecnici,
igienico-sanitari e di sicurezza al momento della denuncia di inizio
attività; i Comuni svolgono funzioni di controllo su questa
'autocertificazionè, comminano le sanzioni e ne introitano i proventi.
- L.R. 13 dicembre 1993, n.93 "Norme in materia di piste da sci e
impianti a fune ad esse collegati"
La legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree
sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori
condizioni di sicurezza per l'utente, disciplina la realizzazione, le
modificazioni e l'esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune
ad esse collegati. A tal fine il Consiglio Regionale provvede ad
individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate, intese come
ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si
realizza un insieme di piste da fondo e da discesa e relativi impianti a
fune, nonché a dettare le direttive a cui devono attenersi le Province
nella predisposizione del piano provinciale delle medesime aree.
- L.R. 27 giugno 1994, n.48 "Norme in materia di circolazione fuori
strada dei veicoli a motore"
La norma disciplina la circolazione dei veicoli a motore al di
fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo codice della
Strada, nonché delle strade private. Vengono altresì stabiliti criteri
circa l'individuazione di percorsi fissi nei quali la Provincia può
consentire la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello
svolgimento di attività ricreative e agonistiche.
- L.R. 20 marzo 1998, n.17 "Rete escursionistica della Toscana e
disciplina delle attività escursionistiche"
La legge favorisce lo sviluppo della attività escursionistica
quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente,
nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela
del patrimonio ambientale toscano, per sostenere uno sviluppo turistico
compatibile, promuovere il recupero della viabilità storica, la
realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri. La legge
altresì consente che la Regione Toscana stipuli apposita convenzione con
il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) servizio regionale
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I., al fine
di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di
pericolo.
5) Le leggi statali e le competenze regionali
- Decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito in legge 6 marzo
1987 n. 65 (e successive modificazioni) "Misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la
realizzazione o completamento di strutture sportive di base e
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di
interesse turistico"
La legge nasceva allo scopo di definire
soggetti, procedure e modalità di finanziamento di programmi di
intervento per l'impiantistica sportiva (sostanzialmente per gli
incontri del campionato mondiale di calcio del 1990). In merito alle
iniziative non realizzate ed alle risorse resesi di conseguenza
disponibili è possibile oggi per la Regione Toscana utilizzare le somme
provenienti dalle revoche dei beneficiari che non avevano attivato i
contributi statali. Le somme disponibili sono destinate in primo
luogo all'edilizia sportiva scolastica, secondo le priorità riportate
nella delibera di Giunta regionale n. 278/2000, per il finanziamento di
progetti suscettibili di concessione di mutui dalla Cassa Depositi e
Prestiti.
- Legge 11 maggio 1999, n. 140, "Norme in materia di attività
produttive" - articolo 8 "Fondo per l'innovazione tecnologica degli
impianti a fune"
La legge istituisce presso il Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica,
l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli
impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono
accedere i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori dei
medesimi. Il fondo è stato ripartito fra le regioni con D.M. 24
novembre 1999, e per la Toscana sono attualmente disponibili circa 23
miliardi, corrispondenti ad un contributo annuo pari al 3,5%
dell'ammontare complessivo della spesa dei progetti per venti anni. (70%
del costo del progetto) Tale forma di finanziamento ha stimolato
notevolmente l'interesse dei proprietari e gestori degli impianti
sciistici, anche se è necessario precisare che tuttora non sono state
determinate da parte ministeriale le procedure per il trasferimento
delle risorse finanziarie ai beneficiari
finali.
Contenuto tecnico.
L'innovazione e
l'ammodernamento degli impianti possono essere realizzati mediante la
sostituzione degli impianti esistenti ove questo risulti espressamente
indicato nel piano delle aree sciistiche attrezzate approvato ai sensi
della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93. I progetti di investimento
devono risultare già autorizzati all'atto di concessione del contributo e
conformi al Piano delle aree sciistiche attrezzate. I benefici concedibili
sono quelli previsti dalla citata legge 11 maggio 1999, n. 140.
Soggetti beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni i
soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti a fune
che abbiano presentato domanda di finanziamento al Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge 11 maggio 1999, n. 140.
6) Le priorità regionali
La legge regionale 72/2000 prevede che la programmazione in ambito
sportivo venga attuata tenuto conto del supporto collaborativo
dell'associazionismo e degli Enti locali. A tal fine la legge, tra
l'altro, istituisce il Comitato regionale sport per tutti, quale
Organo consultivo sui programmi di indirizzo regionale. La Regione
risponde alla domanda differenziata e mutevole di pratica sportiva
garantendo la sua accessibilità a tutti i cittadini, tenendo conto
delle differenze di sesso, di età, delle diverse condizioni fisiche e
delle motivazioni culturali. Una particolare attenzione sarà data alle
esigenze dei giovani, tenuto conto della loro salute, integrità ed
equilibrio psico-fisico, nonché all'incremento della presenza
femminile nell'attività sportiva. In questa ottica la Regione
promuoverà le iniziative e protocolli di intesa tra associazionismo e
scuola di ogni ordine e grado al fine di sviluppare la consapevolezza
dell'importanza del movimento nella crescita dell'alunno non solo sotto
l'aspetto fisico, ma anche intellettivo, affettivo e di integrazione
sociale. Avrà la priorità la realizzazione di progetti o
iniziative che valorizzano i principi ed i contenuti educativi
caratteristici delle diverse discipline sportive, insieme alle istituzioni
scolastiche (Provveditorato agli studi, Consigli provinciali, di circolo,
di istituto) ed all'associazionismo sportivo organizzato; che potrà e
dovrà sempre di più relazionarsi con l'attività sportiva scolastica ed
extrascolastica, rilevando e facendo rilevare alle istituzioni scolastiche
la relazione e la complementarietà tra il processo educativo
caratteristico della scuola e quello altrettanto educativo delle attività
praticate dallo stesso studente in orario extra-scolastico. Il tutto verso
il comune obbiettivo di formazione della persona. La Regione
promuoverà l'individuazione di un approccio organico per una pratica
corretta e diffusa dell'attività motoria dell'anziano, attraverso
l'individuazione di progetti o proposte da sviluppare sempre in
collaborazione con tutti i soggetti interessati, ovvero con gli enti
locali, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni degli utenti e gli
enti organizzatori delle attività motorie. Un obiettivo di particolare
rilievo sociale è rappresentato dalle acelte regionali di sostegno alle
categorie svantaggiate. Potranno accedere a contributi
regionali iniziative e manifestazioni idonee alla promozione della
attività sportiva per i disabili, all'abbattimento delle barriere
architettoniche, all'inserimento nella società ed alla rieducazione dei
detenuti. A tal fine potranno essere considerati prioritari, programmi
dell'Associazionismo sportivo che coinvolgano nell'attività
motorio-ricreativa portatori di handicap, nonchè concordati con le case
circondariali di costrizione per il mantenimento di attività all'interno
di carceri minorili, anche con la partecipazione dei medesimi a corsi di
qualificazione professionale. In riferimento alla presenza,
consistenza ed utilizzo degli impianti sportivi localmente
realizzati sul territorio, obbiettivo prioritario sarà rappresentato dal
miglioramento e sostentamento del patrimonio esistente. In accordo con
la programmazione locale ed i piani provinciali per lo sport, potranno
essere realizzati progetti di impiantistica sportiva a carattere
prevalentemente polifunzionale quali strutture di riequilibrio tra domanda
ed offerta. Priorità sarà posta allo adeguamento, messa a norma,
completamento e realizzazione di palestre o progetti di edilizia
scolastica sportiva. Parimenti dovrà essere maggiormente
qualificato il livello dei servizi sportivi offerti dall'associazionismo
sportivo privato e imprenditoriale, attraverso l'adeguamento di tali
strutture alle norme di disciplina per l'apertura, l'esercizio e relative
caratteristiche tecniche. Nell'ambito dello sviluppo della cultura
dello sport, la Regione favorisce la promozione delle iniziative
finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo di centri e strutture di
documentazione e delle attività per la diffusione della conoscenza
della storia delle attività motorie, ricreative e sportive. In
particolare saranno sostenuti progetti ed adeguamenti strutturali, nonché
iniziative che promuoveranno presso i giovani e le scuole la cultura dello
sport e la conoscenza di discipline e campioni che hanno inciso nella
storia e tradizione italiana. Un obbiettivo fondamentale è
rappresentato dalla qualificazione degli operatori sportivi, ai
fini del miglioramento dei servizi prestati alle persone. A questo
scopo in accordo con le Province e l'Associazionismo sportivo saranno
promossi corsi di qualificazione professionale idonei all'acquisizione di
capacità in grado di rispondere alle esigenze di un'utenza sempre più
differenziata in attività e livelli. Per rispondere alla domanda di
pratiche sportive prevalentemente non organizzate in modo tradizionale, si
potrà favorire una maggior diffusione di strutture e attrezzature sportive
compatibili con l'ambiente e che consentano una attività sportiva
in spazi naturali. La possibilità di svolgere questo tipo di attività
(escursionismo, cicloturismo, mountain bike, equiturismo, rafting, canoa,
parapendio, deltaplano, kajak, attività speleologica, golf..) risponde non
solo alla richiesta della popolazione, ma anche ad una delle condizioni
della promozione del turismo straniero. Conseguentemente la Regione
favorisce quelle iniziative che valorizzano abbinamenti come
ambiente/sport-sport/turismo, nell'affermazione del principio che
attraverso le pratiche sportive su elencate è possibile valorizzare le
risorse naturali ed ambientali della Toscana, realizzando una fruizione
conservativa del patrimonio culturale ed ambientale del nostro territorio.
Le attività sportive all'aria aperta si inseriscono nella politica
promozionale della regione per lo sviluppo dell'agriturismo, che trova
nella ruralità a vocazione promiscua la piena realizzazione di una
agricoltura polifunzionale quale già indicata come suscettibile di
sviluppo nel piano regionale di sviluppo agricolo.
7) Il piano e gli indirizzi di programmazione
- indirizzi e criteri per il raccordo con la programmazione
locale
Le Province, in coerenza con gli indirizzi della programmazione
regionale, formano di norma in un unico contesto gli atti della
programmazione locale degli interventi per la diffusione della cultura e
della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, ,
assicurando il concorso dei comuni, delle comunità montane, degli altri
soggetti istituzionali (ivi compresi gli uffici scolastici provinciali),
dell'associazionismo sportivo e dei soggetti sociali. A tale scopo
le province dovranno dotarsi dei Piani provinciali dello sport (P.P.S.)
quali strumenti di programmazione territoriale al fine di favorire la
crescita qualitativa e quantitativa delle attività motorie e sportive
per mezzo di un equilibrato sviluppo tra strutture ed iniziative
promozionali, coordinando gli interventi nei settori connessi alle
attività motorie, sportive, impiego del tempo libero. I P.P.S. dovranno
contenere gli elementi di raccordo fra i vari interventi nei diversi
settori indicati dal citato articolo 3 della L.R. 72/2000, e dovranno
essere realizzati tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti indicatori:
- bisogni e vocazioni già espressi dal territorio;
- impiantistica ed attività presenti;
- bacini di utenza per tipologia di impianto ed economicità di
gestione;
- compatibilità ed interconnessioni con gli altri strumenti di
programmazione locale;
- organizzazione e strutture scolastiche;
- sviluppo sostenibile nei settori delle attività motorie ed
attività di impiego del tempo libero e settori collegati;
- collegamenti con i documenti di programmazione Docup ob. 2
2000-2006 della Regione Toscana Asse 2 qualificazione territoriale -
Asse 3 ambiente.
I P.P.S. dovranno essere definiti con riferimento agli indirizzi
contenuti nel presente piano, e sono soggetti a verifica da parte della
Giunta Regionale in relazione alla loro conformità.
- individuazione dei particolari soggetti a cui sono diretti gli
interventi:
Possono beneficiare degli interventi finanziari di sostegno
esclusivamente gli Enti locali altri Enti pubblici e morali, società
sportive, associazioni e federazioni sportive nonché altri soggetti
privati senza finalità di lucro.
In particolare godono di priorità gli interventi che mirano alla
promozione dell'attività sportiva delle categorie svantaggiate femminili
e giovanili.
In riferimento alle tipologie di attività saranno privilegiate quelle
che valorizzino il binomio ambiente/sport per tutti. Le piccole e medie
imprese che intendono svolgere investimenti nel settore delle
attrezzature ed impianti per le attività motorie, ricreative e sportive,
possono godere del regime di aiuto in conto interessi attualizzato
previsto dal Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2001/2005
(deliberazione C.R.28 dicembre 2000, n.283).
- indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi
di infrastrutturazione per l'uso delle risorse naturalistiche ed
ambientali:
Gli interventi di infrastrutturazione dovranno essere valutati
con riferimento alla diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente, alla
situazione ambientale delle aree oggetto di interventi, alle
disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa comunitaria
in materia di ambiente ed i criteri e le modalità per l'integrazione
delle tematiche ambientali nei vari settori. Le recenti linee guida per
la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) edite di concerto dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero
dell'Ambiente e dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente,
riportano una esemplificazione della classificazione del tipo di impatto
(positivo-negativo-trascurabile) in riferimento al settore di
intervento. I settori preposti alla salvaguardia dell'ambiente dovranno
essere coinvolti nel processo di preparazione dei P.P.S. e della
valutazione delle loro implicazioni.
- indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi,
impianti ed attrezzature per la pratica di attività motorie, ricreative
e sportive e per la attribuzione delle condizioni di esercizio
La valutazione del fabbisogno di impianti sportivi nel senso lato
del suo significato deve partire da un quadro conoscitivo
dell'esistente, che evidenzi la potenzialità delle strutture già
realizzate al fine di ottimizzarne l'utilizzazione. Le difficoltà
inerenti l'acquisizione dei fondi necessari per la nuova realizzazione
di impianti, la diffusione di nuovi sport, l'elevata consistenza di
spese di gestione, portano alla necessità di utilizzare al meglio la
dotazione esistente rispetto alla costruzione di nuovi impianti. Il
pieno utilizzo delle strutture esistenti è in diretto riferimento ad
unità di misura che esprime il valore di ciascun impianto in termini di
utilizzazione ovvero in numero di utenti e di frequenza d'uso
(utenze/mese). Ai fini della determinazione del tempo potenziale di
utilizzazione di un impianto è necessario tenere in considerazione un
complesso di fattori in diretta connessione con le caratteristiche
dell'impianto quali fattori tipologici, tecnologici, climatici e
gestionali. Particolare attenzione deve essere posta, fra l'altro,
all'aspetto gestionale, che condiziona più degli altri la ottimizzazione
dei tempi d'uso. La domanda di servizi per la pratica dello
sport dovrà essere valutata in riferimento alla situazione dei
praticanti e dell'utenza potenziale le cui esigenze sono in stretta
relazione con le caratteristiche anagrafiche e sociali della
popolazione.
- indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate di
adeguamento del sistema di spazi, impianti ed attrezzature per la
pratica delle attività motorie, ricreative e sportive:
Il complesso delle esigenze e del fabbisogno espresso da una
popolazione di un territorio, in rapporto alle fasce di età presenti ed
al livello di emancipazione e di benessere sociale raggiunto, devono
essere considerate nella programmazione coordinata per l'adeguamento del
sistema strutturale sostenibile. Un'efficace programmazione di
adeguamento degli impianti sportivi deve porre al primo posto il
soddisfacimento di esigenze fondamentali della fascia di età giovanile,
nella considerazione comunemente accettata che l'attività motoria e
sportiva esercitata in età giovanile ne faciliti la continuazione o la
ripresa nell'età adulta. Una coordinata strategia di adeguamento tiene
conto delle attività che sono praticate all'aperto in palestre naturali,
quale il mare, la montagna, la campagna, il fiume, il lago, lo sci e
l'alpinismo, l'escursionismo ed il trekking, la canoa ed il rafting, la
vela, il cicloturismo e l'equiturimo. Il piano programmato delle
attività rappresenta un complesso di interventi per la qualificazione
dell'offerta complessiva quali fattori promozionali nelle aree di
turismo verde. I piani provinciali per lo sport, P.P.S.,
dovranno contenere programmi di adeguamento correlati con la presenza e
lo sviluppo degli eventuali impianti sciistici, della realizzazione di
impianti fissi per le gare fuoristrada dei veicoli a motore, delle piste
ciclabili fuori e dentro i parchi naturalistici, della viabilità della
rete escursionistica, delle infrastrutture per gli sport
acquatici.
8) Monitoraggio e valutazione del piano
Le informazioni relative al monitoraggio effettuato ai fini e con gli
intenti della L.R. 11 agosto 1999, n. 49 (art. n. 16) vengono raccolte
direttamente ed attraverso le Amministrazioni provinciali che
realizzeranno i Piani provinciali dello Sport. La Regione
verifica la conformità dei P.P.S. agli indirizzi del piano regionale e
attua attraverso i Piani provinciali dello sport il massimo coordinamento
degli interventi, individuando: gli obiettivi, i risultati attesi e
gli effetti attesi dell'azione comune.
Sono obiettivi del piano:
- riequilibrio domanda/offerta per l'utilizzo e l'adeguamento del
sistema di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica sportiva;
- adozione nuovi strumenti finanziari per opere di impiantistica
sportiva in Comuni a bassa capacità d'indebitamento;
- incentivazione della pratica sportiva nelle scuole;
- incremento della pratica dello sport per tutti;
- qualificazione degli operatori professionali nel settore attività
motorie;
- coinvolgimento ed incremento dell'attività sportiva per le categorie
svantaggiate.
- informazione capillare sui danni da doping e campagne di promozione
per lo sport pulito.
Risultati attesi:
- messa a norma e abbattimento barriere architettoniche, recupero
completamento e ristrutturazione di impianti sportivi;
- interventi per opere di impiantistica sportiva presentati da Comuni
fino a 10.000 abitanti;
- programmi di coinvolgimento in attività motorie di studenti di età
scolare e prescolare, ivi compresi portatori di handicap e svantaggiati;
- calendari di iniziative e manifestazioni di sport per tutti;
- corsi di qualificazione professionale.
Sono effetti attesi:
- miglior coordinamento della globalità degli interventi in ambito
sportivo attraverso i piani provinciali dello sport (PPS);
- incremento presenza femminile (pari opportunità);
- incremento iniziative e protocolli d'intesa tra associazionismo e
scuola;
- miglioramento e sostentamento del patrimonio di impianti sportivi
esistenti;
- adeguamento e messa a norma dell'edilizia scolastica sportiva;
- aumento cultura dello sport (realizzazione e sviluppo di centri e
strutture di documentazione);
- qualificazione operatori sportivi;
- programmi associazionismo sportivo che coinvolgono portatori di
handicap;
- massimizzazione del rapporto ambiente sport (escursionismo,
cicloturismo, mountan bike, equiturismo, rafting, canoa, parapendio).
- riduzione o scomparsa dell'uso di doping nella pratica sportiva, in
particolare negli adolescenti.
La misurazione di risultati ed effetti avviene con i seguenti indicatori:
- n. piani provinciali dello sport;
- n. progetti di impiantistica sportiva approvati ed ammessi
annualmente a finanziamento;
- n. programmi ammessi a finanziamento per svolgere attività motorio
ricreativa in ambito scolastico, ivi compresi portatori di handicap e
categorie svantaggiate;
- n. corsi di qualificazione e n. partecipanti ai corsi finanziati in
accordo con l'associazionismo sportivo;
- n. progetti ammessi a finanziamento per attività di sport per tutti;
- finanziamenti impegnati per provincia;
- n. interventi di finanziamenti con strumenti innovativi su
finanziamenti totali.
- n. corsi e campagne antidoping.
8.1. Monitoraggio dei piani provinciali dello Sport
La Regione realizza (annualmente il monitoraggio dei Piani Provinciali
dello Sport nei tempi utili per la programmazione regionale (L.R. 49/1999
- Rapporto di valutazione e DPEF) sulla base degli indicatori
sopradescritti e della rendicontazione amministrativo finanziaria per
l'eventuale revoca dei finanziamenti.
9) Le procedure ed i finanziamenti
In attuazione del presente piano di settore per la promozione delle
attività motorie, la Regione interviene a sostegno delle sotto specificate
iniziative secondo le priorità, modalità e termini indicati. La Regione
determina annualmente con legge di bilancio a partire dall'esercizio
finanziario 2001, le risorse destinate agli interventi programmati dal
piano. I Piani Provinciali per lo sport (PPS) saranno valutati sulla base
delle proposte finanziabili in coerenza con i seguenti indirizzi e
priorità regionali.
9.1 MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE (L.R.
72/2000, art. 12, comma 1, lettera d e comma 2 / Interventi a
cofinanziamento della programmazione locale)
9.1.1. - Interventi ammissibili
Sono ammissibili a contributo le domande per manifestazioni e
competizioni sportive organizzate in toscana che rispondano ai requisiti
sottoelencati, in ordine decrescente di priorità:
- competizioni o manifestazioni di promozione dello sport in ambito
scolastico o studentesco con la diretta partecipazione delle istituzioni
scolastiche:
- - di carattere internazionale;
- - di carattere nazionale;
- - di carattere regionale;
- - di carattere provinciale;
- competizioni e manifestazioni sportive per soggetti disabili:
- - di carattere internazionale o che comprendano categorie
internazionali riservate;
- - finali di campionati italiani;
- - di carattere nazionale, qualora non siano presenti domande per
iniziative di cui alle precedenti lettere B1 e B2;
- competizioni e manifestazioni a carattere eccezionale con specifico
riferimento a discipline con prevalente attività fisica, con priorità
per quelle femminili:
- - finali di campionati del mondo ed europei riservati a categorie
giovanili;
- - finali di campionati italiani riservati a categorie
giovanili;
- - finali di campionati del mondo ed europei.
La conformità delle domande è verificata rispetto ai
calendari dei competenti organismi sportivi ed in collaborazione con
l'associazionismo sportivo.
Ulteriori elementi di valutazione saranno riferiti agli effetti
promozionali sia della disciplina sportiva interessata che a quelli
economici in rapporto alla località di svolgimento.
9.1.2. Finanziamenti
Il finanziamento non potrà essere superiore al 50% dei costi della
manifestazione riconosciuti ammissibili ed effettivamente sostenuti.
9.1.3. Scadenze e modalità per la presentazione delle domande
Le domande di contributo per manifestazioni sportive possono essere
presentate unicamente da enti locali, società sportive, federazioni
sportive, enti di promozione sportiva, e da altri soggetti pubblici o
privati senza fini di lucro che risultino comunque titolari della
responsabilità relativamente all'organizzazione della
manifestazione.
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del
28 febbraio (dell'anno in cui avviene la manifestazione o
competizione) alla provincia competente per territorio, che provvede
all'istruttoria delle domande stesse. Le domande relative all'anno 2001
devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio
2001
Le domande devono essere redatte secondo il fac-simile allegato al
presente programma (scheda n.
1)(formato doc, 11 Kb), compilato in ogni sua parte e completo delle informazioni
richieste.
9.1.4. Concessione ed erogazione dei contributi
Le Province valutano ed approvano le graduatorie delle domande
ammissibili secondo i criteri e le priorità stabiliti nel presente piano,
completato dall'elenco di quelle non ammissibili con le relative
motivazioni, e lo trasmettono al Dipartimento delle politiche formative e
dei beni culturali - Servizio Sport-Associazionismo.
A favore delle domande riconosciute ammissibili, secondo i criteri e le
priorità stabilite nel piano regionale, le Province dispongono il
contributo finanziario destinando a tal fine anche i finanziamenti
regionali per la promozione delle attività motorie di interesse locale nei
limiti di cui al punto 9.1.2.
Qualora i finanziamenti disponibili non consentano il soddisfacimento
di tutte le richieste di contributo riconosciute ammissibili, le Province
provvedono alla concessione dei contributi regionali fino alla relativa
concorrenza secondo l'ordine di priorità di cui al precedente punto
9.1.1.
9.1.5 Decadenza dei contributi
La Provincia dichiara decaduti i contributi assegnati per le
manifestazioni e le competizioni non realizzate entro l'anno di
riferimento previsto all'atto della domanda, o comunque non rendicontate
nei modi di cui al precedente paragrafo entro il termine perentorio del
28 febbraio dell'anno successivo.
9.2 SOSTEGNO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITà
SPORTIVE E MOTORIO RICREATIVE (L.R. 72/2000, art. 12, comma 2 - Interventi
a cofinanziamento della programmazione locale)
9.2.1 Interventi ammissibili
Promozione delle attività motorie in ambito scolastico.
Le Province promuovono, coordinano ed attuano, in collaborazione
con l'associazionismo sportivo, attività motorie e sportive fra gli
studenti delle scuole toscane. Tali attività devono avere come obiettivo
generale la massima attivazione motoria di tutti gli studenti frequentanti
le scuole interessate, con una particolare attenzione rivolta:
- al sostegno di attività sportive per studenti disabili psichici e
fisici o di soggetti comunque svantaggiati;
- al sostegno di attività sportive a carattere multidisciplinare,
anche con riferimento al giuoco sport, alla conoscenza ed
all'orientamento sportivo;
- all'insegnamento di base del nuoto nelle scuole elementari, nel
quadro di una più generale campagna sulla sicurezza in acqua;
- a facilitare scambi di esperienza in materia sportiva con scuole in
ambito internazionale.
Le domande non presentate
direttamente da istituzioni scolastiche dovranno essere corredate da
documentazione attestante la diretta partecipazione delle istituzioni
medesime. Sono considerati prioritari i progetti in attuazione dei
protocolli d'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o federazioni o enti di promozione sportiva o
Enti Locali.
Promozione delle attività per l'incentivazione dello sport per
tutti
Le province promuovono, coordinano ed attuano, in collaborazione
con l'associazionismo sportivo, attività inerenti l'incentivazione dello
sport per tutti in Toscana.
Le attività ammissibili a finanziamento regionale, dovranno rispondere
ad almeno uno dei seguenti requisiti prioritari, con particolare
attenzione a quelle che si realizzano in Comuni montani:
- giornate di coinvolgimento collettivo della popolazione in attività
motoria per il tempo libero;
- sostegno di attività per soggetti disabili o comunque
svantaggiati;
- sostegno di attività motorie per ultrasessantenni.
Le attività ammesse al finanziamento regionale devono, pena
decadenza dello stesso finanziamento, diffondere attraverso ogni
supporto cartaceo o audiovisivo previsto il logo del "Comitato regionale
dello sport per tutti".
Il finanziamento regionale di ciascuna attività di cui al presente
punto 9.2 non potrà essere superiore al 50% del costo riconosciuto
ammissibile.
9.2.2 Scadenze e modalità per la presentazione delle domande
Le domande di contributo per la promozione delle attività sportive in
ambito scolastico di cui al punto 9.2.1 lettera A) possono essere
presentate unicamente da enti locali, società sportive, federazioni
sportive, enti di promozione sportiva, e da altri soggetti pubblici o
privati senza fini di lucro che risultino comunque titolari della
responsabilità relativamente all'organizzazione dell'attività. La
Provincia può finanziare iniziative proprie.
Le domande di contributo per la promozione dello sport per tutti di
cui al punto 9.2.1 lettera B) possono essere presentate unicamente da
Enti Locali, Federazioni sportive, Società sportive ed Enti di
promozione sportiva. La Provincia può finanziare iniziative
proprie.
Le domande di cui al precedente punto 9.2.1 devono essere presentate
entro il termine perentorio del 28 febbraio (di ciascun
anno) alla Provincia competente per territorio, che provvede
all'istruttoria delle domande stesse. Le domande relative all'anno
2001 devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio
2001.
9.2.3 Concessione ed erogazione dei contributi
Le Province valutano ed approvano le graduatorie delle domande
ammissibili secondo i criteri e le priorità stabiliti nel presente
piano, completato dall'elenco di quelle non ammissibili con le relative
motivazioni, e lo trasmettono al Dipartimento delle politiche formative
e dei beni culturali - Servizio Sport-Associazionismo.
A favore delle domande riconosciute ammissibili, secondo i criteri e
le priorità stabiliti nel presente piano regionale, le Province
dispongono il contributo finanziario destinando a tal fine anche i
finanziamenti regionali per la promozione delle attività motorie di
interesse locale nei limiti di cui al punto 9.2.1.
Qualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di
tutte le richieste di contributo riconosciute ammissibili, le province
provvedono alla concessione dei contributi fino alla relativa
concorrenza secondo le priorità di cui al precedente punto 9.2.1.
9.2.4 Decadenza dei contributi
I contributi assegnati a sostegno delle attività sportive e
motorio-ricreative di cui al punto 9.2.1 devono essere rendicontati alla
Provincia entro il termine perentorio del 31 ottobre (dell'anno
successivo). Nel caso in cui tale termine non sia rispettato la
Provincia dichiara decaduti i contributi assegnati per le iniziative non
realizzate o comunque non rendicontate entro tale data, attivando le
procedure per il recupero delle somme erogate.
9.3 MISURA DEI FINANZIAMENTI E RIPARTIZIONE
Il concorso regionale agli interventi effettuati dalle Province a
sostegno dello svolgimento di manifestazioni, competizioni e di
promozione di attività motorie, ricreative e sportive di cui ai
precedenti punti 9.1 e 9.2, non potrà essere inferiore al 50% della
disponibilità recata annualmente dal corrispettivo capitolo di bilancio
regionale, ripartito fra le medesime province per il 50% in parti uguali
tra loro e per il 50% in misura proporzionale alla popolazione residente
nella provincia.
Ai fini della accelerazione e snellimento delle procedure, per l'anno
2001 potrà essere concesso alle province un acconto del 50% della quota
del finanziamento regionale loro spettante per il sostegno delle
iniziative di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2.
La Giunta Regionale determina annualmente l'ammontare della
percentuale del corrispettivo capitolo di bilancio da destinarsi per gli
interventi di cui ai punti 9.1 - 9.2 e 9.5 del presente piano.
Le Province sono tenute alla rendicontazione dei contributi regionali
ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 158.
9.4 IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 72/2000,
art. 12, comma 1, lettera a)
9.4.1 Interventi finanziabili
- La Regione Toscana promuove interventi nel settore
dell'impiantistica sportiva finalizzati a:
- messa a norma;
- abbattimento barriere architettoniche;
- pieno utilizzo, recupero, ristrutturazione e
completamento;
- ampliamento di complessi esistenti;
- nuovi impianti;
- acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- acquisto di attrezzature sportive.
- Sono destinatari dei relativi finanziamenti:
- gli enti locali della Toscana;
- gli istituti scolastici e universitari;
- le società ed associazioni sportive aventi personalità
giuridica;
- le federazioni sportive;
- gli enti di promozione sportiva aventi personalità
giuridica;
- gli enti morali e religiosi.
- Il possesso della personalità giuridica costituisce condizione
indispensabile per l'accensione del mutuo, ma non per la presentazione
della domanda.
Il riconoscimento della personalità giuridica può essere
richiesto al Presidente della Regione Toscana.
9.4.2 Contributi in conto interessi - Criteri
- I contributi in conto interessi sono concessi secondo l'ordine
decrescente di priorità di cui al precedente paragrafo 9.4.1 e secondo
i criteri di seguito indicati:
- rispondenza ad esigenze diffuse di dotazione di impianti e
servizi polifunzionali;
- rispondenza ad esigenze di dotazione di impianti per aree e
tipologie specifiche di impianti;
- rispondenza a specifiche finalità indicate negli strumenti della
programmazione locale.
Gli interventi in conto
interessi di cui al paragrafo 9.4.1.1, lett. a) e b) sono soggetti
alle condizioni previste dall'Istituto per il Credito Sportivo per
tali opere.
- Nel caso in cui il totale dei contributi regionali afferenti i
progetti ammissibili di impiantistica sportiva fosse superiore alla
disponibilità finanziaria prevista dal bilancio regionale, i
contributi della Regione Toscana saranno ripartiti in modo
direttamente proporzionale al rapporto fra totale dei
contributi/disponibilità finanziaria, escludendo l'ultima o le ultime
domande di ciascuna graduatoria provinciale, fino al raggiungimento
della disponibilità finanziaria medesima.
9.4.3
Modalità' e contenuti delle domande per contributo in conto
interessi.
- Le domande, rivolte alla Giunta Regionale - Dipartimento delle
politiche formative e dei beni culturali e, per conoscenza,
all'Istituto per il Credito Sportivo, devono essere presentate entro
il termine perentorio del 28 febbraio alla Provincia competente
per territorio, che provvede all'istruttoria delle domande stesse. Il
protocollo della provincia territorialmente competente ed il timbro
postale di spedizione fanno fede ai fini della validità per la data di
presentazione delle domande di contributo. Domande non pervenute al
protocollo della provincia entro il 15 marzo, ancorché spedite in data
utile, non possono essere valutate ai fini del presente piano. Le
domande relative all'anno 2001 devono essere presentate entro il
termine perentorio del 15 maggio 2001.
- Le eventuali domande proprie delle Province dovranno essere
indirizzate alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche
formative e dei beni culturali, e per conoscenza all'Istituto di
Credito Sportivo, con le modalità sopra indicate entro il 28
febbraio. Per le domande relative al 2001 il termine è il 15 maggio
2001.
- Le domande devono essere redatte secondo il fac-simile allegato al
presente programma (scheda n.
2)(formato doc, 7 Kb), compilato in ogni sua parte e completo delle informazioni
richieste, e corredate da :
- scheda informativa (scheda
n. 3)(formato xls, 37 Kb) per singola tipologia di impianto sportivo;
- relazione tecnico-illustrativa delle funzioni, delle
caratteristiche tecniche e delle le modalità di esecuzione
dell'opera da finanziare;
- progetto esecutivo o, in subordine, progetto di massima
dell'opera da realizzare o degli interventi da effettuare; sono
considerate ammissibili prioritariamente le domande corredate di
progettazione esecutiva;
- perizia di massima con indicazione della possibilità di attuare
l'opera in stralci funzionali;
- parere del comune territorialmente competente circa la
conformità dell'opera o degli interventi con gli strumenti
urbanistici; il parere non è richiesto per le opere non soggette a
concessione edilizia ovvero nel caso che sia lo stesso comune a
presentare la domanda;
- (per gli enti locali) dichiarazione del Dirigente
attestante la capacità di contrazione del mutuo (scheda
n. 4)(formato doc, 6 Kb);
- (per le associazioni e gli enti morali e religiosi)
dichiarazione attestante le finalità sportive dell'opera o degli
interventi e la natura del soggetto, non avente fini di lucro (scheda n. 5).(formato doc, 6 Kb)
- Gli allegati di cui al paragrafo precedente 9.4.3.3 devono essere
integralmente trasmessi alla Provincia, pena la inammissibilità.
All'Istituto per il Credito Sportivo dovrà essere inviata
unicamente copia della domanda di contributo in conto interessi con gli
allegati a) e b) indicati al precedente punto.
9.4.4 Importi ammissibili e quote dei contributi regionali in
conto interessi.
- L'importo massimo ammissibile dell'opera per i contributi in conto
interessi è di lire 2.500 milioni, corrispondenti a 1.291.142,25 euro,
mentre per le piscine e le sale polivalenti è di lire 4.500 milioni,
corrispondenti a 2.324.056,05 euro.
- Con riferimento ai contributi in conto interessi per le opere di
cui al precedente paragrafo 9.4.1.1 lettere a) e b), l'importo massimo
ammissibile dell'opera è di lire 500 milioni, corrispondenti a
258.228,45 euro.
- Gli interventi di adeguamento alle norme ed abbattimento delle
barriere architettoniche potranno beneficiare delle particolari
condizioni stabilite da parte dell'Istituto per il credito sportivo;
per gli interventi di cui al precedente paragrafo 9.4.1 lettere c) e
g) il contributo regionale viene determinato nella misura indicata
nell'allegata Tabella F(formato doc, 11 Kb);
sono anche in tal caso fatte salve eventuali diverse condizioni
stabilite da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo; gli
interventi in conto interesse sono graduati per scaglioni in via
decrescente come previsto dall'allegata Tabella A.
9.4.5 Concessione dei contributi in conto interessi -
Procedure e scadenze
- Ciascuna Provincia valuta le istanze pervenute al fine di
determinarne una istruttoria in ambito provinciale.
- Costituiscono condizione di inammissibilità :
- la incompletezza della documentazione;
- la incompiutezza dell'intervento proposto, tale da non
costituire opera completa o lotto funzionale;
- la precedente stipula del contratto di mutuo;
- la eventuale impossibilità, in caso in cui si tratti di impianti
scolastici, di un utilizzo indipendente, per autonomia di servizi,
accessi e possibilità di gestione.
- Le istruttorie formulate dalle Province, redatte secondo
l'apposito modulo (Tabella
E)(formato xls, 33 Kb), sono da queste inviate, entro il 15 aprile, al
competente ufficio della Giunta Regionale. Per l'anno 2001, le
istruttorie delle Province devono essere inviate entro il 15
giugno.
- L'ufficio competente della Giunta Regionale, verificata la
corrispondenza delle istruttorie con gli indirizzi e le modalità
previste dal presente piano, determina gli atti per la concessione dei
contributi in conto interessi, secondo le modalità convenute con
l'Istituto per il Credito Sportivo, nonché per la concessione dei
contributi in conto capitale ai singoli beneficiari.
9.4.6 Modalità di erogazione dei contributi - Conto
interessi
- Le modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi in conto
interessi sono regolati dalla convenzione stipulata con l'Istituto per
il Credito Sportivo. A contenimento degli oneri di ammortamento dei
finanziamenti il dirigente del competente ufficio della Giunta
Regionale accorda ai mutuatari beneficiari inseriti nel piano annuale
un contributo nella misura prevista dal paragrafo 9.4.4 punto 4.3. Il
contributo è concesso ai singoli mutuatari ed è corrisposto
direttamente ed in una unica soluzione all'Istituto per il Credito
Sportivo attraverso il fondo a contabilità separata appositamente
costituito presso lo stesso. L'Istituto per il Credito Sportivo
provvede a trasmettere periodicamente al competente ufficio della
Giunta Regionale la rendicontazione dei contributi attivati.
Il soggetto destinatario del finanziamento, al momento della
formalizzazione della richiesta di mutuo all'Istituto per il Credito
Sportivo deve trasmetterne copia al competente ufficio della Giunta
Regionale.
- Il soggetto beneficiario del finanziamento deve assicurare il
verificarsi delle seguenti condizioni, entro il termine perentorio di
180 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo ( a
tale fine fa fede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana degli atti amministrativi di concessione ), a pena di
decadenza del contributo:
- approvazione del piano finanziario relativo all'investimento
complessivo da attivare;
- ottenimento dell'adesione di massima da parte dell'Istituto per
il Credito Sportivo per la concessione del mutuo richiesto.
9.4.7 - Controllo, decadenza e revoca dei
contributi in conto interessi per gli impianti sportivi. 9.4.7.1
- Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale dichiara la
decadenza dei finanziamenti in conto interessi nei confronti dei
beneficiari che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al punto
9.4.6.2. 9.4.7.2 - I contributi sono altresì soggetti a decadenza
nei seguenti casi:
- qualora non sia stato stipulato il mutuo con l'Itstituto per il
credito sportivo entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione della
concessione del contributo (a tale fine, fa fede la data di
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana degli
atti amministrativi di concessione);
- qualora i beni risultanti dall'investimento siano distratti o
alienati o non utilizzati per le finalità che avevano determinato
l'intervento finanziario di sostegno nei dieci anni successivi alla
comunicazione della concessione del contributo.
Qualora si
verifichi una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b),
il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale provvede
alla pronuncia di decadenza e revoca dei contributi concessi; le somme
erogate sono recuperate gravate degli interessi legali dalla data di
erogazione alla data di recupero.
9.4.7.3 - Il competente
ufficio della Giunta regionale verifica la corretta utilizzazione dei
finanziamenti, anche in collaborazione con l'Istituto per il credito
sportivo e le Province.
9.4.8 - Contributi in conto
capitale - Criteri. 9.4.8.1 - I contributi in conto capitale sono
destinati esclusivamente agli interventi di cui al punto 9.4.1.1,
lettere a), b), c), d), e), secondo il medesimo ordine decrescente di
priorità. In riferimento alla tipologia di impianti, il
finanziamento regionale deve in primo luogo soddisfare le esigenze
relative a:
- palestre scolastiche;
- spazi attrezzati per lo sport rispondenti alla tipologia di cui al
progetto speciale "Una Toscana per i giovani", azione 8.1 (spazi
attrezzati per il gioco e lo sport), approvato con deliberazione
Giunta regionale 17 maggio 2001, n. 507.
Sono destinatari dei
relativi finanziamenti i soggetti di cui al precedente punto 9.4.1.2.
Per l'anno finanziario 2003, il 60 per cento della quota di bilancio
regionale destinata agli interventi da sostenere con contributi in conto
capitale, deve essere riservata al finanziamento delle domande
presentate da enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Per ogni soggetto destinatario di contributo non possono essere
accolte complessivamente più di cinque domande, qualunque sia la
tipologia e la classificazione per la quale sono state presentate.
L'importo del contributo non può eccedere il 30 per cento del costo
dell'opera ammissibile per progetti di importo massimo fino a 100.000,00
euro.
9.4.9 Modalità' e contenuti delle domande per gli
impianti sportivi
- Le domande, rivolte alla Giunta Regionale - Dipartimento delle
politiche formative e dei beni culturali, devono essere presentate
entro il termine perentorio del 28 febbraio alla Provincia
competente per territorio, che provvede all'istruttoria delle domande
stesse. Il protocollo della provincia territorialmente competente ed
il timbro postale di spedizione fanno fede ai fini della validità per
la data di presentazione delle domande di contributo. Domande non
pervenute al protocollo della Provincia entro il 15 marzo, ancorché
spedite in data utile, non possono essere valutate ai fini del
presente piano. Le domande relative all'anno 2001 devono essere
presentate entro il termine perentorio del 15 maggio 2001.
- Le eventuali domande proprie delle Province dovranno essere
indirizzate alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche
formative e dei beni culturali, e per conoscenza all'Istituto per il
Credito Sportivo, con le modalità sopra indicate entro il 28
febbraio. Per le domande relative al 2001, il termine è il 15
maggio 2001.
- Le domande devono essere redatte secondo il fac-simile allegato al
presente programma (scheda n.
6)(formato doc, 6 Kb), compilato in ogni sua parte e completo delle informazioni
richieste, e corredate da :
- scheda informativa (scheda
n. 7)(formato doc, 5 Kb) per singola tipologia di impianto sportivo;
- relazione tecnico-illustrativa delle funzioni, delle
caratteristiche tecniche e delle le modalità di esecuzione
dell'opera da finanziare;
- progetto esecutivo o, in subordine, progetto di massima
dell'opera da realizzare o degli interventi da effettuare; sono
considerate ammissibili prioritariamente le domande corredate di
progettazione esecutiva;
- parere del comune territorialmente competente circa la
conformità dell'opera o degli interventi con gli strumenti
urbanistici; il parere non è richiesto per le opere non soggette a
concessione edilizia ovvero nel caso che sia lo stesso comune a
presentare la domanda;
- (per le associazioni e gli enti morali e religiosi)
dichiarazione attestante le finalità sportive dell'opera o degli
interventi e la natura del soggetto, non avente fini di lucro (scheda
n. 5).(formato doc, 6 Kb)
- Gli allegati di cui al punto precedente devono essere
integralmente trasmessi alla Provincia, pena la inammissibilità.
Alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche formative
e dei beni culturali dovranno essere inviate unicamente copia della
schede informative n. 6 e n. 7 relative alla domanda di contributo in
conto capitale.
9.4.10 Concessione dei contributi in conto capitale - Procedure e
scadenze
- Ciascuna Provincia valuta le istanze pervenute al fine di
determinarne una istruttoria in ambito provinciale.
- Costituiscono condizione di inammissibilità :
- l'incompletezza della documentazione;
- l'aver ultimato la realizzazione delle opere oggetto della
domanda di contributo in data antecedente alla presentazione della
medesima;
- l'eventuale impossibilità, nel caso in cui si tratti di impianti
scolastici, di un utilizzo indipendente, per autonomia di servizi,
di accessi e di possibilità di gestione;
- la presentazione di progetti per importo superiore a 100.000,00
euro.
- Le istruttorie formulate dalle province, redatte secondo
l'apposito modulo (Tabella
G)(formato xls, 35 Kb), sono da queste inviate, entro il 15 aprile, alla
Giunta Regionale.Per l'anno 2001, le istruttorie delle Province
devono essere inviate entro il 15 giugno 2001.
- Il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale,
verificata la corrispondenza delle istruttorie con gli indirizzi e le
modalità previste dal presente piano, adotta gli atti per la
concessione dei contributi in conto capitale.
9.4.11 - Modalità di erogazione dei contributi in conto
capitale. 9.4.11.1 - I contributi in conto capitale sono concessi
dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale direttamente
ai soggetti beneficiari richiedenti ed individuati al punto 9.4.1.2 del
presente piano, e sono liquidati:
- nella misura del 70 per cento del contributo concesso a seguito di
presentazione del certificato di inizio lavori, qualora i medesimi non
siano ancora iniziati alla data di presentazione della domanda;
- a saldo a seguito di presentazione di apposita certificazione del
direttore dei lavori o, per lavori eseguiti in economia, dal tecnico
comunale attestante la regolare esecuzione dell'opera e, ove
necessario, l'avvenuto collaudo con esito positivo;
9.4.11.2 - I soggetti beneficiari del contributo in conto
capitale devono, a pena di pronuncia di decadenza e revoca dei
finanziamenti, presentare il certificato di inizio lavori delle opere
entro il termine improrogabile di 8 mesi dalla data di pubblicazione
della graduatoria regionale sul bollettino ufficiale della Regione
Toscana. Le risorse finanziarie derivanti dal pronunciamento di
decadenza e revoca saranno utilizzate ai fini dello scorrimento della
graduatoria regionale.
9.4.11.3 - I soggetti del contributo in
conto capitale hanno l'obbligo di completare le relative opere entro 24
mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale sul
bollettino ufficiale della Regione Toscana.
9.4.12 -
Decadenza e revoca dei contributi. 9.4.12.1 - Il dirigente del
competente uffico della Giunta regionale dichiara la decadenza dei
finanziamenti in conto capitale nei confronti dei beneficiari che non
abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai precedenti punti 9.4.11.2
e 9.4.11.3.
9.4.12.2. - I contributi sono altresì soggetti a
decadenza qualora i beni risultanti dall'investimento siano distratti o
alienati o non utilizzati per le finalità che avevano determinato
l'intervento finanziario di sostegno nei cinque anni successivi alla
comunicazione di concessione del contributo.
Nei casi previsti il dirigente del competente ufficio della Giunta
Regionale provvede alla pronuncia di decadenza e revoca dei contributi
concessi; le somme erogate sono recuperate gravate degli interessi
legali dalla data di erogazione alla data di recupero.
9.4.13 Finanziamento regionale Per gli interventi di
investimento di cui al punto 9.4 del presente piano, le disponibilità
recate dal corrispondente capitolo del bilancio regionale sono
utilizzate fino ad un massimo del 50% per investimenti in conto
capitale, e fino alla copertura del rimanente 50% per investimenti in
conto interessi. Le percentuali sopra specificate possono subire
variazioni, sulla base dei seguenti fattori:
- che le effettive richieste di interventi in conto interessi non
raggiungano la quota sopra stabilita;
- che siano giacenti nel fondo istituito con apposita convenzione
presso l'Istituto per il Credito Sportivi, somme libere rivenienti da
rinunce o revoche del precedente esercizio finanziario. La giunta
Regionale determina annualmente, sulla base delle richieste pervenute,
la percentuale di finanziamento da destinare rispettivamente agli
intreventi in conto interessi e in conto capitale, nei limiti di
utilizzo sopra specificati.
9.5
INTERVENTI DIRETTI (L.R. 72/2000, art. 12, comma 1, lettere b), c) e
d))
La Giunta Regionale determina annualmente gli interventi contributivi
diretti al sostegno delle seguenti iniziative:
- diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle
attività motorie, ricreative e sportive;
- studio, ricerca, progetti sperimentali e iniziative culturali per
la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle
attività motorie;
- svolgimento di manifestazioni e competizioni di particolare
rilevanza, anche inerenti lo Sport per tutti;
- collaborazione con le istituzioni scolastiche e le Università per
la realizzazione di progetti e programmi di interesse regionale, di
specifica competenza scolastica e svolti anche in collaborazione con
l'Associazionismo sportivo, le Province ed i Comuni;
- percorsi formativi, in collaborazione con le Università ed
Istituzioni di grado universitario, gli Enti di Promozione sportiva ed
il C.O.N.I., considerati agenzie formative, di aggiornamento e
perfezionamento finalizzati alla qualificazione di operatori con
competenze specifiche nell'area dei servizi alla persona correlati
alle attività motorie, ricreative e sportive, nonché per la gestione
degli impianti e la prevenzione delle malattie e delle condizioni di
disagio.
- iniziative, corsi di formazione, campagne di informazione anche in
collaboraziuone con associazioni di volontariato o sportive, per la
promozione dello sport senza doping.
L'ammontare dei
finanziamenti destinati agli interventi di cui al presente punto non
potrà essere superiore al 50% della disponibilità recata annualmente dal
relativo capitolo di bilancio.
La Giunta Regionale determina annualmente l'ammontare delle
percentuali del corrispettivo capitolo di bilancio di cui sopra da
destinarsi per gli interventi di cui al presente punto.
I contributi saranno liquidati a presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Gli Enti
Locali sono tenuti a presentare rendicontazione ai sensi del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, art. 158.
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