CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
ESTRATTO
DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2002
Presidenza del Presidente del Consiglio Regionale Riccardo Nencini
Deliberazione n. 195 concernente:
Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle
attività motorio-sportive per il triennio 2001-2003. Legge regionale 31
agosto 2000, n. 72. Modifiche.
omissis
Il Presidente mette in approvazione la
seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO REGIONALE
O M I S S I S
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la
maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.
IL PRESIDENTE Riccardo Nencini
IL SEGRETARIO Anna Annunziata
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle
funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica
delle attività motorie);
Visto il Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive
per il triennio 2001-2003, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale 28 febbraio 2001, n. 57, in attuazione della legge regionale
72/2000;
Preso atto dell'esigenza di incentivare la realizzazione
di impianti e spazi attrezzati per lo sport a carattere polivalente e di
modeste dimensioni nel territorio regionale ai fini della promozione delle
attività motorio-ricreative nella fascia giovanile e scolastica;
Preso atto dell'esigenza di utilizzare le risorse finanziarie dei
soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale che sono risultati
inadempienti volgendole a favore di altri soggetti della graduatoria
regionale ritenuti ammissibili per finanziamenti per impianti e spazi
sportivi in conto capitale, riducendo i tempi di inizio e completamento
delle opere;
Considerato, al fine di un completo utilizzo delle
somme assegnate, di prevedere un periodo massimo di otto mesi a decorrere
dalla data di pubblicazione sul bollettino della Regione Toscana della
graduatoria regionale per l'inizio dei lavori, peraltro di modesta entità
(massimo 100.000,00 euro), per quelle opere per le quali sia stato
richiesto il contributo in conto capitale;
Ritenuto pertanto di
modificare ed integrare per l'anno 2003 le disposizioni recate dai punti
9.4.7, 9.4.8.1, 9.4.10.2, 9.4.11 e 9.4.12 del Piano regionale per la
promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative
e sportive per il triennio 2001-2003
DELIBERA
- di approvare le
modifiche, per l'anno 2003, al Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per
il triennio 2001-2003, concernenti la sostituzione dei punti 9.4.7,
9.4.8.1, 9.4.10.2, 9.4.11 e 9.4.12 del Piano, di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che le
modifiche apportate al punto 1. si applicano per le richieste di
sovvenzione presentate a far data dall'anno 2003;
- di pubblicare il
presente atto, in forma integrale, sul bollettino ufficiale della
Regione Toscana ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge regionale 15
marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), modificata dalla legge
regionale 3 agosto 2000, n. 63.
Allegato A
Piano Regionale per la promozione della cultura e della pratica
delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio 2001-2003.
Legge regionale 31 agosto 2000, n.72. Modifiche.
9.4.7 -
Controllo, decadenza e revoca dei contributi in conto interessi per gli
impianti sportivi.
9.4.7.1 - Il dirigente del competente
ufficio della Giunta regionale dichiara la decadenza dei finanziamenti
in conto interessi nei confronti dei beneficiari che non abbiano
provveduto agli adempimenti di cui al punto 9.4.6.2.
9.4.7.2 - I
contributi sono altresì soggetti a decadenza nei seguenti casi:
- qualora non sia stato
stipulato il mutuo con l'Itstituto per il credito sportivo entro il
termine di 18 mesi dalla comunicazione della concessione del
contributo (a tale fine, fa fede la data di pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione Toscana degli atti amministrativi
di concessione);
- qualora i beni
risultanti dall'investimento siano distratti o alienati o non
utilizzati per le finalità che avevano determinato l'intervento
finanziario di sostegno nei dieci anni successivi alla comunicazione
della concessione del contributo.
Qualora si verifichi una delle
condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il dirigente del
competente ufficio della Giunta regionale provvede alla pronuncia di
decadenza e revoca dei contributi concessi; le somme erogate sono
recuperate gravate degli interessi legali dalla data di erogazione
alla data di recupero.
9.4.7.3 - Il competente ufficio della Giunta
regionale verifica la corretta utilizzazione dei finanziamenti, anche in
collaborazione con l'Istituto per il credito sportivo e le Province.
9.4.8 - Contributi in conto capitale - Criteri.
9.4.8.1 - I contributi in conto capitale sono destinati
esclusivamente agli interventi di cui al punto 9.4.1.1, lettere a), b),
c), d), e), secondo il medesimo ordine decrescente di priorità. In
riferimento alla tipologia di impianti, il finanziamento regionale deve
in primo luogo soddisfare le esigenze relative a:
- palestre scolastiche;
- spazi attrezzati per
lo sport rispondenti alla tipologia di cui al progetto speciale "Una
Toscana per i giovani", azione 8.1 (spazi attrezzati per il gioco e lo
sport), approvato con deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2001,
n. 507.
Sono destinatari dei
relativi finanziamenti i soggetti di cui al precedente punto 9.4.1.2.
Per l'anno finanziario 2003, il 60 per cento della quota di
bilancio regionale destinata agli interventi da sostenere con contributi
in conto capitale, deve essere riservata al finanziamento delle domande
presentate da enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Per ogni soggetto destinatario di contributo non possono essere
accolte complessivamente più di cinque domande, qualunque sia la
tipologia e la classificazione per la quale sono state presentate.
L'importo del contributo non può eccedere il 30 per cento del costo
dell'opera ammissibile per progetti di importo massimo fino a 100.000,00
euro.
9.4.10 - Concessione dei contributi in conto
capitale - Procedure e scadenze.
9.4.10.2 -
Costituiscono condizione di inammissibilità:
- l'incompletezza della
documentazione;
- l'aver ultimato la
realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo in data
antecedente alla presentazione della medesima;
- l'eventuale
impossibilità, nel caso in cui si tratti di impianti scolastici, di un
utilizzo indipendente, per autonomia di servizi, di accessi e di
possibilità di gestione;
- la presentazione di
progetti per importo superiore a 100.000,00 euro.
9.4.11 - Modalità di erogazione dei
cntributi in conto capitale.
9.4.11.1 . I contributi in
conto capitale sono concessi dal dirigente del competente ufficio della
Giunta regionale direttamente ai soggetti beneficiari richiedenti ed
individuati al punto 9.4.1.2 del presente piano, e sono liquidati:
- nella misura del 70
per cento del contributo concesso a seguito di presentazione del
certificato di inizio lavori, qualora i medesimi non siano ancora
iniziati alla data di presentazione della domanda;
- a saldo a seguito di
presentazione di apposita certificazione del direttore dei lavori o,
per lavori eseguiti in economia, dal tecnico comunale attestante la
regolare esecuzione dell'opera e, ove necessario, l'avvenuto collaudo
con esito positivo;
9.4.11.2 - I soggetti beneficiari del
contributo in conto capitale devono, a pena di pronuncia di decadenza e
revoca dei finanziamenti, presentare il certificato di inizio lavori
delle opere entro il termine improrogabile di 8 mesi dalla data di
pubblicazione della graduatoria regionale sul bollettino ufficiale della
Regione Toscana. Le risorse finanziarie derivanti dal pronunciamento
di decadenza e revoca saranno utilizzate ai fini dello scorrimento della
graduatoria regionale.
9.4.11.3 - I soggetti del contributo in
conto capitale hanno l'obbligo di completare le relative opere entro 24
mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale sul
bollettino ufficiale della Regione Toscana.
9.4.12 -
Decadenza e revoca dei contributi.
9.4.12.1 - Il
dirigente del competente uffico della Giunta regionale dichiara la
decadenza dei finanziamenti in conto capitale nei confronti dei
beneficiari che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai
precedenti punti 9.4.11.2 e 9.4.11.3.
9.4.12.2. - I contributi
sono altresì soggetti a decadenza qualora i beni risultanti
dall'investimento siano distratti o alienati o non utilizzati per le
finalità che avevano determinato l'intervento finanziario di sostegno
nei cinque anni successivi alla comunicazione di concessione del
contributo. Nei casi previsti, il dirigente del competente ufficio
della Giunta regionale provvede alla pronuncia di decadenza e revoca dei
contributi concessi; le somme erogate sono recuperate gravate degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di recupero.
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