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CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2002

Presidenza del Presidente del Consiglio Regionale Riccardo Nencini

Deliberazione n. 195 concernente:

Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-sportive per il triennio 2001-2003. Legge regionale 31 agosto 2000, n. 72. Modifiche.



omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

O M I S S I S

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.


IL PRESIDENTE Riccardo Nencini

IL SEGRETARIO Anna Annunziata



Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

Visto il Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio 2001-2003, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 28 febbraio 2001, n. 57, in attuazione della legge regionale 72/2000;

Preso atto dell'esigenza di incentivare la realizzazione di impianti e spazi attrezzati per lo sport a carattere polivalente e di modeste dimensioni nel territorio regionale ai fini della promozione delle attività motorio-ricreative nella fascia giovanile e scolastica;

Preso atto dell'esigenza di utilizzare le risorse finanziarie dei soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale che sono risultati inadempienti volgendole a favore di altri soggetti della graduatoria regionale ritenuti ammissibili per finanziamenti per impianti e spazi sportivi in conto capitale, riducendo i tempi di inizio e completamento delle opere;

Considerato, al fine di un completo utilizzo delle somme assegnate, di prevedere un periodo massimo di otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul bollettino della Regione Toscana della graduatoria regionale per l'inizio dei lavori, peraltro di modesta entità (massimo 100.000,00 euro), per quelle opere per le quali sia stato richiesto il contributo in conto capitale;

Ritenuto pertanto di modificare ed integrare per l'anno 2003 le disposizioni recate dai punti 9.4.7, 9.4.8.1, 9.4.10.2, 9.4.11 e 9.4.12 del Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio 2001-2003


DELIBERA
  1. di approvare le modifiche, per l'anno 2003, al Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio 2001-2003, concernenti la sostituzione dei punti 9.4.7, 9.4.8.1, 9.4.10.2, 9.4.11 e 9.4.12 del Piano, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di dare atto che le modifiche apportate al punto 1. si applicano per le richieste di sovvenzione presentate a far data dall'anno 2003;
  3. di pubblicare il presente atto, in forma integrale, sul bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.


    Allegato A

    Piano Regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio 2001-2003. Legge regionale 31 agosto 2000, n.72. Modifiche.

    9.4.7 - Controllo, decadenza e revoca dei contributi in conto interessi per gli impianti sportivi.

    9.4.7.1 - Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale dichiara la decadenza dei finanziamenti in conto interessi nei confronti dei beneficiari che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al punto 9.4.6.2.

    9.4.7.2 - I contributi sono altresì soggetti a decadenza nei seguenti casi:
    1. qualora non sia stato stipulato il mutuo con l'Itstituto per il credito sportivo entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo (a tale fine, fa fede la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana degli atti amministrativi di concessione);
    2. qualora i beni risultanti dall'investimento siano distratti o alienati o non utilizzati per le finalità che avevano determinato l'intervento finanziario di sostegno nei dieci anni successivi alla comunicazione della concessione del contributo.
      Qualora si verifichi una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale provvede alla pronuncia di decadenza e revoca dei contributi concessi; le somme erogate sono recuperate gravate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di recupero.


    9.4.7.3 - Il competente ufficio della Giunta regionale verifica la corretta utilizzazione dei finanziamenti, anche in collaborazione con l'Istituto per il credito sportivo e le Province.

    9.4.8 - Contributi in conto capitale - Criteri.

    9.4.8.1 - I contributi in conto capitale sono destinati esclusivamente agli interventi di cui al punto 9.4.1.1, lettere a), b), c), d), e), secondo il medesimo ordine decrescente di priorità.
    In riferimento alla tipologia di impianti, il finanziamento regionale deve in primo luogo soddisfare le esigenze relative a:
    1. palestre scolastiche;
    2. spazi attrezzati per lo sport rispondenti alla tipologia di cui al progetto speciale "Una Toscana per i giovani", azione 8.1 (spazi attrezzati per il gioco e lo sport), approvato con deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2001, n. 507.
    Sono destinatari dei relativi finanziamenti i soggetti di cui al precedente punto 9.4.1.2.

    Per l'anno finanziario 2003, il 60 per cento della quota di bilancio regionale destinata agli interventi da sostenere con contributi in conto capitale, deve essere riservata al finanziamento delle domande presentate da enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
    Per ogni soggetto destinatario di contributo non possono essere accolte complessivamente più di cinque domande, qualunque sia la tipologia e la classificazione per la quale sono state presentate.
    L'importo del contributo non può eccedere il 30 per cento del costo dell'opera ammissibile per progetti di importo massimo fino a 100.000,00 euro.

    9.4.10 - Concessione dei contributi in conto capitale - Procedure e scadenze.

    9.4.10.2 - Costituiscono condizione di inammissibilità:
    • l'incompletezza della documentazione;
    • l'aver ultimato la realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo in data antecedente alla presentazione della medesima;
    • l'eventuale impossibilità, nel caso in cui si tratti di impianti scolastici, di un utilizzo indipendente, per autonomia di servizi, di accessi e di possibilità di gestione;
    • la presentazione di progetti per importo superiore a 100.000,00 euro.


    9.4.11 - Modalità di erogazione dei cntributi in conto capitale.

    9.4.11.1 . I contributi in conto capitale sono concessi dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale direttamente ai soggetti beneficiari richiedenti ed individuati al punto 9.4.1.2 del presente piano, e sono liquidati:
    1. nella misura del 70 per cento del contributo concesso a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori, qualora i medesimi non siano ancora iniziati alla data di presentazione della domanda;
    2. a saldo a seguito di presentazione di apposita certificazione del direttore dei lavori o, per lavori eseguiti in economia, dal tecnico comunale attestante la regolare esecuzione dell'opera e, ove necessario, l'avvenuto collaudo con esito positivo;


    9.4.11.2 - I soggetti beneficiari del contributo in conto capitale devono, a pena di pronuncia di decadenza e revoca dei finanziamenti, presentare il certificato di inizio lavori delle opere entro il termine improrogabile di 8 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.
    Le risorse finanziarie derivanti dal pronunciamento di decadenza e revoca saranno utilizzate ai fini dello scorrimento della graduatoria regionale.

    9.4.11.3 - I soggetti del contributo in conto capitale hanno l'obbligo di completare le relative opere entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

    9.4.12 - Decadenza e revoca dei contributi.

    9.4.12.1 - Il dirigente del competente uffico della Giunta regionale dichiara la decadenza dei finanziamenti in conto capitale nei confronti dei beneficiari che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai precedenti punti 9.4.11.2 e 9.4.11.3.

    9.4.12.2. - I contributi sono altresì soggetti a decadenza qualora i beni risultanti dall'investimento siano distratti o alienati o non utilizzati per le finalità che avevano determinato l'intervento finanziario di sostegno nei cinque anni successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
    Nei casi previsti, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale provvede alla pronuncia di decadenza e revoca dei contributi concessi; le somme erogate sono recuperate gravate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di recupero.
 
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